Fino a quando non sara' provveduto alla riforma del Codice civile sono apportate allo stesso Codice ed alle disposizioni che lo procedono le modificazioni indicate negli articoli seguenti .
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La legge 30 gennaio 1941, n. 14, sul valore giuridico della Carta del lavoro e' abrogata, rimanendo soppressa, nell'art. 1 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 262, che approva il testo del Codice civile, la menzione delle disposizioni sul valore giuridico della Carta del lavoro e del testo della Carta del lavoro medesima.
Art. 3
#Comma 1
Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 31 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice civile, l' art. 811 e il 2° comma dell'art. 1371 del Codice civile.
Nel secondo comma dell' art. 147 del Codice civile sono soppresse le parole «e al sentimento nazionale fascista»; nell' art. 1175 le parole «in relazione ai principii della solidarieta' corporativa»; nell' art. 2060 le parole «secondo i principii della Carta del lavoro» e nell' art. 2071 le parole «per attuare i principii della Carta del lavoro e».
Restano inoltre abrogati, in conformita' dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonche' il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice .
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi - Tupini
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 73, - Testa