((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479))
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479))
Art. 3
#Comma 1
((Al messo di conciliazione, chiamato, nei casi previsti dalla legge, ad adempiere le funzioni di ufficiale giudiziario, competono i diritti, la indennita' di trasferta e la percentuale sui crediti recuperati e sulle somme introitate dall'Erario che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito)).
Art. 4
#Comma 1
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrera' in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 1° febbraio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - TOGLIATTI - CORBINO - SCOCCIMARRO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei Conti addi' 27 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 83. - FRASCA