DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 122/1946 - Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione e miglioramenti economici a favore dei medesimi.

Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione e miglioramenti economici a favore dei medesimi.

Numero 122 Anno 1946 GU 02.04.1946 Codice 046U0122

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-01;122

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479))


Art. 2

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479))


Art. 3

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Comma 1

((Al messo di conciliazione, chiamato, nei casi previsti dalla legge, ad adempiere le funzioni di ufficiale giudiziario, competono i diritti, la indennita' di trasferta e la percentuale sui crediti recuperati e sulle somme introitate dall'Erario che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito)).


Art. 4

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Comma 1

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrera' in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 1° febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - TOGLIATTI - CORBINO - SCOCCIMARRO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei Conti addi' 27 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 83. - FRASCA