Il comune di Villanovaforru, aggregato con R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2659, al comune di Collinas, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Collinas e Villanovaforru.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'organico del ricostituito comune di Villanovaforru e quello del comune di Collinas saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti e i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2659.
Al personale gia' in servizio presso il comune di Collinas che eventualmente sara', inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entrera' in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1945
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 19. - FRASCA