DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 449/1946 - Finanziamenti per il ripristino e la riconversione di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilita economica e sociale.

Finanziamenti per il ripristino e la riconversione di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilita economica e sociale.

Numero 449 Anno 1946 GU 10.06.1946 Codice 046U0449

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;449

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'Istituto Mobiliare Italiano e' autorizzato, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che lo regolano, a concedere finanziamenti, entro il limite di tre miliardi di lire, ad imprese industriali le quali non abbiano la possibilita' di avvalersi, in tutto o in parte, delle provvidenze stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni, al fine di consentire alle imprese stesse il ripristino, la riconversione e la continuazione della propria attivita' con riguardo all'interesse generale ed a particolari necessita' di carattere economico e sociale.


Art. 2

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Comma 1

I finanziamenti di cui all'articolo precedente sono autorizzati con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, sulla proposta del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, integrato da un rappresentante dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale e da un rappresentante del Ministero del lavoro e la previdenza sociale.


Art. 3

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Comma 1

Le modalita' di esecuzione e le condizioni tutte dei finanziamenti di cui all'art. 1, ivi compresa la durata, la misura degli interessi ed eventuali provvigioni all'I.M.I. da corrispondere sui finanziamenti, sono deliberate dal Comitato di cui all'art. 2.


Art. 4

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Art. 5

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Comma 1

I finanziamenti di cui al presente decreto costituiscono una gestione speciale dell'I.M.I. per conto dello Stato, all'infuori delle operazioni comportanti la responsabilita' patrimoniale dell'Istituto medesimo.
Tale gestione e' regolata da apposita, convenzione che sara' stipulata tra il Ministero del tesoro e l'I.M.I. e sara' registrata alla Corte dei conti.
La convenzione dettera' anche le norme per la fornitura da parte dei Tesoro dello Stato, dei fondi necessari per la esecuzione dei finanziamenti di cui al presente decreto.


Art. 6

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Comma 1

I finanziamenti di cui al presente decreto e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relative alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, nonche' ai conseguenti rapporti fra l'I.M.I. ed il Tesoro dello Stato, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo presente e futuro, spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali, che venissero emesse dalle aziende sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di L. 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.


Art. 7

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Comma 1

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto che andra' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - CORBINO - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 214. - FRASCA