Sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti di requisizione in proprieta' o in uso adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana. Tuttavia essi possono essere dichiarati validi, d'ufficio o su richiesta degli interessati, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, quando risultino conformi alle esigenze di pubblici servizi.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano ai provvedimenti di requisizione adottati dagli organi della pubblica amministrazione in territorio occupato, preesistenti alla sedicente repubblica sociale italiana e che abbiano continuato a funzionare secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato italiano, e sempre che tali provvedimenti siano stati disposti nell'esclusivo interesse del servizio pubblico di competenza degli organi medesimi.
Fuori delle ipotesi previste nei comma che precede, sono convalidate le requisizioni in uso di alloggi disposte in favore di privati sinistrati o sfollati.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono convalidati le confische ed i sequestri di valuta disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale in applicazione delle norme valutarie in vigore da data anteriore alla sua costituzione.
I provvedimenti predetti possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere dichiarati giuridicamente inefficaci d'ufficio o su domanda degli interessati, con, decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie istituita presso il Ministero del tesoro.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 4 gennaio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - TOGLIATTI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 35. - FRASCA