Le valutazioni previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, per la riammissione in servizio dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, qui dispensati per motivi politici e razziali, sono demandate alla Commissione di avanzamento per merito di guerra prevista dall'art. 13 della legge 29 gennaio 1942, n. 64.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 18 gennaio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
Da GASPERI - SCOCCIMARRO - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, Foglio n. 46. - FRASCA
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1