Il contributo per l'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia, e' stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1946:
a) per i salariati fissi, gli obbligati, i compartecipanti e i giornalieri di campagna, nella misura percentuale del guadagno medio annuale e in quella rapportata a giornata fissate nell'allegata tabella A;
b) per i coloni, e mezzadri di eta' superiore ai 12 anni abitualmente addetti al fondo colonico, in quota capitaria annua nella aliquota giornaliera fissata nella allegata tabella A.
Per i coloni parziari occupati nel fondo per meno di 120 giornate nel corso dell'anno agrario, il contributo e' determinato, accertato e riscosso nella misura stabilita per i giornalieri di campagna in base al numero delle giornate corrispondente al presunto impiego di mano d'opera per ettaro-coltura, in conformita' dei criteri stabiliti dal R. Decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
La percentuale del contributo e le corrispondenti aliquote, per giornate di lavoro possono essere annualmente modificate con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato di sezione per l'agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori e le organizzazioni nazionali sindacali interessate ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
Il contributo e' dovuto per meta' a carico dei datori di lavoro e per meta' a carico dei lavoratori.((ferme restando le disposizioni a carattere provvisorio contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142)).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le prestazioni da corrispondersi alle singole categorie di lavoratori agricoli e la misura della indennita' giornaliera di malattia sono stabilite dalla tabella 8 annessa al presente decreto.
La tabella puo' essere modificata mediante decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato di sezione per l'agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori e le organizzazioni nazionali sindacali interessate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
Le modalita', i limiti e i termini per la corresponsione delle prestazioni sono disciplinate con decreto Luogotenenziale promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Consiglio direttivo dell'Istituto suddetto e le organizzazioni nazionali suindicate nelle forme di cui agli articoli 1 e 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
Art. 3
#Comma 1
Agli effetti delle prestazioni dell' assicurazione di malattia i lavoratori agricoli sono distinti nelle seguenti categorie:
a) salariati fissi e assimilati a contratto annuo;
b) obbligati;
c) braccianti o compartecipanti permanenti con occupazione presso aziende agricole per oltre 200 giornate all'anno;
d) braccianti o compartecipanti abituali con occupazione presso aziende agricole da 151 a 200 giornate a l'anno;
e) braccianti o compartecipanti occasionali con occupazione presso aziende agricole da 101 a 150 giornate all'annuo;
f) braccianti o compartecipanti eccezionali con occupazione presso aziende agricole da 51 a 100 giornate all'anno;
g) coloni e mezzadri.
I salariati fissi con contratto inferiore ad un anno sono equiparati ai braccianti in ragione della rispettiva frequenza di lavoro risultante dalla durata del contratto nel corso dell'anno agrario e da 26 giornate di occupazione presunta per ciascun mese di validita' del contratto stesso.
I coloni parziari sono equiparati ai braccianti ed ai compartecipanti con diritto alle prestazioni contemplate per le rispettive categorie di cui alle lettere e) ed f), qualora risultino occupati sul fondo per meno di 120 giornate nel corso dell'anno agrario.
Sono considerati braccianti agricoli solo quei lavoratori che dedicano ai lavori agricoli piu' di 51 giornate all'anno.
Art. 4
#Comma 1
Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli sorge con la iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e decorre dalla data di validita' degli elenchi medesimi.
Negli elenchi nominativi sara' indicata la categoria alla quale il lavoratore agricolo appartiene.
Cessa il diritto alle prestazioni con la cancellazione del lavoratore dagli elenchi nominativi e con lo scadere del periodo di validita' degli elenchi in cui il lavoratore trovasi iscritto.
E' tuttavia, consentita l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattie mediante certificato del servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura che attesti la qualifica, risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha il diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi.
L'ammissione alle prestazioni decorre dalla data del rilascio del certificato.((3))
Con le modalita' di cui al comma precedente e' consentita, nel corso dell'anno agrario, la cancellazione dagli elenchi agli effetti delle prestazioni di malattia per motivi che importino la decadenza dal diritto alla iscrizione nell'elenco.
La iscrizione negli elenchi e la cancellazione dagli stessi puo' essere richiesta alle commissioni comunali di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, anche dalle organizzazioni sindacali interessate.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 10 novembre 1995, n. 483 (in G.U. 1a s.s. 15/11/1995, n. 47) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 (Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura), nella parte cui prevede che l'ammissione alle prestazioni economiche di malattia decorre dalla data del rilascio del certificato d'urgenza, anziche' dalla data della domanda del medesimo.
Art. 5
#Comma 1
Le prestazioni di cui al precedente decreto sono concesse per un periodo massimo di 180 giorni di malattia nel corso di un anno.
L'indennita' giornaliera alle categorie che ne hanno diritto e' concessa per le malattie di durata non inferiore a tre giorni sempreche' perduri l'incapacita' al lavoro e richieda le cure del medico.
Alle donne assicurate compete una indennita' giornaliera corrispondente a quella di malattia per un periodo di 15 giorni durante il parto e il puerperio.
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Esso avra' effetto nei territori gia' restituiti all'Amministrazione italiana dal 1° maggio 1946, e nelle altre provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con decreto del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno de loro ritorno all' Amministrazione italiana.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - BARBARESCHI -
TOGLIATTI - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte del conti, addi' 30 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n 204. - FRASCA