Il comune di Albareto, aggregato con R. decreto 10 maggio 1928, n. 1181, al comune di Borgo Val di Taro, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Parma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Borgo Val di Taro e di Albareto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'organico del ricostituito comune di Albareto e quello del comune di Borgo Val di Taro saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti e i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 10 maggio 1928, n. 1181.
Al personale gia' in servizio presso il comune di Borgo Val di Taro che eventualmente sara' inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori ai quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entrera' in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale della leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare coma legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 24 gennaio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 146. - FRASCA