Le disposizioni del titolo quarto del libro secondo del Codice penale militare di guerra si applicano anche a coloro che per aver partecipato alla lotta di liberazione, abbiano ottenuto il riconoscimento di una delle qualifiche stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1945
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - BROSIO - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - CORBINO - DE COURTEN - CEVOLOTTO - GASPAROTTO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 136. - FRASCA
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1