DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 67/1946 - Ricostituzione del comune di Contigliano (Rieti).

Ricostituzione del comune di Contigliano (Rieti).

Numero 67 Anno 1946 GU 08.03.1946 Codice 046U0067

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-22;67

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Il comune di Contigliano, aggregato con R. decreto 12 gennaio 1928, n. 74, al comune di Rieti, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente alla entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Rieti e di Contigliano.


Art. 2

#

Comma 1

L'organico del ricostituito comune di Contigliano ed il nuovo organico del comune di Rieti saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. Decreto 12 gennaio 1928, n. 74.
Al personale gia' in servizio presso il comune di Rieti che eventualmente, sara' inquadrato nel predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.


Art. 3

#

Comma 1

Il presente decreto entrera' in Vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - ROMITA

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n° 23- FRASCA