Il comune di Scala, soppresso con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156, ed il cui territorio, per effetto di detto decreto, venne aggregato ai comuni di Ravello e di Amalfi, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.
Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Scala, Ravello ed Amalfi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'organico del ricostituito comune di Scala ed il nuovo organico dei comuni di Ravello e di Amalfi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156.
Al personale gia' in servizio presso i cittadini di Ravello e di Amalfi che eventualmente sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entrera' in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 29 marzo 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 152. - FRASCA