DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 417/1944 - Provvedimenti regionali per la Sardegna. (044U0417)

Provvedimenti regionali per la Sardegna. (044U0417)

Numero 417 Anno 1944 GU 13.01.1945 Codice 044U0417

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-28;417

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Testo vigente

Preambolo

CAPO I - Alto Commissariato e Consulta regionale.

Art. 1

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Comma 1

L'art. 1 del R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, e' modificato come segue:

«L'Alto Commissario per la Sardegna:

a) sovraintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonche' agli enti ed istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) dirige e coordina l'azione dei prefetti e delle altre autorita' civili dell'Isola e ne assicura l'unita', di indirizzo;

c) ferma, restando la competenza, del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni dello amministrazioni centrali, escluso quanto attiene all'amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, alle amministrazioni militari, all'applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato ed a tutto quanto si riferisce alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.

Resta, in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti ed ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico;

d) interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su convocazione del Presidente del Consiglio, limitatamente agli affari riguardanti la Sardegna».



Art. 2

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Comma 1

Rientrano nella competenza dell'Alto Commissario:

a) l'esercizio di tutte le attribuzioni spettanti ai Ministri per i lavori pnbblici e per l'agricoltura e le foreste nei confronti del provveditore allo opere pubbliche con sede in Cagliari e dell'ispettore agrario compartimentale della Sardegna.

Entro i limiti di spesa che saranno fissati per l'esecuzione in Sardegna di opere pubbliche di qualsiasi specie, ivi comprese quelle di bonifica e per le opere di miglioramento fondiario, spetta all'Alto Commissario, sentiti gli organi tecnici locali, approvare. anche in deroga a tutte le vgenti disposizioni, i piani ed i progetti e, osservando nel resto le norme sulla contabilita', generale dello Stato e quelle sull'esecuzione delle opere pubbliche, assumere impegni di spese e disporre i relativi pagamenti.

Sempre entro i limiti di spesa fissati dai Ministeri competenti, l'Alto Commissario ha la facolta' di estendere le attribuzioni spettanti al provveditore alle opere pubbliche, e di disporre l'esecuzione, a cura dello stesso provveditore, di qualsiasi opera di pubblico interesse, comprese quelle per la riparazione dei danni di guerra, sostituendosi, se del caso, alle nmministrazioni e agli enti pubblici locali;

b) la facolta' di emanare, sentita la Consulta regionale, norme per l'attuazione, in relazione alle condizioni particolari della Sardegna, delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, le comunicazioni e gli approvvigionamenti.



Art. 3

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Comma 1

L'art. 6 del decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, e' modificato come segue:

«E' istituita presso l'Alto Commissariato per la Sardegna una Consulta regionale, presieduta dall'Alto Commissario e composta di diciotto membri scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e fra competenti ed esperti. ((1))

I membri della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario. Alle riunioni della Consulta intervengono il provveditore alle opere pubbliche, l'ispettore agrario compartimentale, il capo delegazione delle Ferrovie dello Stato, un delegato della Sanita' pubblica nominato dal Ministro per l'interno su proposta dell'Alto Commissario, il presidente dell'Ente sardo di colonizzazione e il direttore generale del Banco di Sardegna, per dare il proprio voto sugli affari che rientrano nella loro rispettiva competenza.

Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta, per determinati argomenti, altri esperti, funzionari e rappresentanti di pubbliche amministrazioni».


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 516 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il numero dei componenti da Consulta regionale per la Sardegna, istituita dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, e' elevato da diciotto a ventiquattro".


Art. 4

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Comma 1

La Consulta regionale esamina i problemi dell'Isola, formula proposte per l'ordinamento regionale ed assiste l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni, pronunciandosi sui provvedimenti che saranno sottoposti al suo esame.



Art. 5

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Comma 1

A decorrere dall'esercizio finanziario 1945-46 sara' istituita negli stati di previsione delle spese dei Ministeri competenti una rubrica speciale nella quale saranno raggruppate le spese di gestione nelle materie di competenza dell'Alto Commissariato per la Sardegna.

Per i prescritti controlli saranno istituiti, presso l'Alto Commissariato per la Sardegna, un ufficio del Ministero del tesoro, con le funzioni delle Ragionerie centrali, ed una delegazione della Corte dei conti.



Art. 6

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Comma 2

CAPO II. - Provvedimenti per lo sviluppo agricolo.

Art. 7

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Comma 1

E' istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna un Comitato regionale per la bonifica ed il miglioramento fondiario, presieduto dall'Alto Commissario e composto del provveditore alle opere pubbliche, dell'ispettore agrario compartimentale, del rappresentante dell'Ente sardo di colonizzazione, di due agricoltori e di due lavoratori agricoli nominati dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale. ((1))

Il Comitato coordina l'azione degli organi statali, dell'Ente sardo di colonizzazione, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e delle cooperative di lavoro e di produzione agraria, con lo scopo di promuovere ed aiutare lo sviluppe delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 516 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il numero sia degli agricoltori sia dei lavoratori agricoli, componenti il Comitato regionale per la bonifica od il miglioramento fondiario, istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna dall'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, e' elevato da due a tre".


Art. 8

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Comma 1

Il Comitato regionale predispone i programmi complessivi delle opere di cui all'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle conseguenti trasformazioni dell'agricoltura, stabilendo il loro ordine graduale di svolgimento. Determina inoltre criteri di massima per le opere previste dagli articoli 38 e 43 del citato decreto.



Art. 9

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Comma 1

Il Comitato regionale ha, per il periodo di emergenza, il compito:

a) di promuovere l'esecuzione, preferibilmente a mezzo dei consorzi di bonifica e dell'Ente sardo di colonizzazione, di quelle fra le opere indicate nell'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che si ritengano piu' urgenti ai fini della lotta antimalarica e della piu' rapida attuazione delle trasformazioni culturali, con particolare riguardo alla disciplina delle acque ed alla loro utilizzazione per uso potabile ed irriguo;

b) di stabilire i criteri e le forme di utilizzazione agraria e di miglioramento immediato da adottare per i terreni non coltivati od insufficientemente coltivati;

c) di favorire la costituzione di associazioni e cooperative agricole, con speciale riguardo a quelle di lavoratori della terra per la conduzione diretta di aziende agrarie.



Art. 10

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Comma 1

Sulla base delle determinazioni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, l'ispettore agrario compartimentale prescrive la compilazione dei piani di utilizzazione e di miglioramento da attuare nei terreni incolti o insufficientemente coltivati e, qualora gli interessati non li presentino nei termini stabiliti, li redige direttamente.

I piani, approvati, modificati o redatti dall'ispettore, sono resi esecutivi dall'Alto Commissario.

Il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi imposti spetta all'Ispettore agrario compartimentale.

L'ispettore agrario compartimentale, per l'espletamento delle attribuzioni demandategli dal presente articolo, puo' anche valersi, oltre che degli ispettori agrari provinciali, dell'opera dell'Ente sardo di colonizzazione e dei consorzi di bonifica.



Art. 11

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Art. 12

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Comma 1

Anche nel caso in cui non abbiano luogo le concessioni previste dall'articolo precedente, i proprietari dei fondi, per i quali sono stati prescritti piani di coltivazione e di miglioramento, sono tenuti ad attuarli.

Qualora i proprietari non assumano impegno di dare esecuzione ai piani loro imposti, ovvero l'ispettore agrario compartimentale constati che i lavori ed i miglioramenti non sono eseguiti nei termini e con le modalita' prescritti, l'Alto Commissario, sentito il Comitato regionale. puo' provvedere, a spese dei proprietari, alla esecuzione dei piani stessi a mezzo dell'Ente sardo di eolonizzazioue e dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

Per l'esecuzione dei miglioramenti di cui al presente articolo potranno essere accordati sussidi o mutui col concorso statale nel pagamento degli interessi, a norma del decreto 13 febbraio 1933, n. 215.



Art. 13

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Comma 1

L'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, promuovera' il riordinamento dell'Ente sardo di colonizzazione.



Art. 14

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Comma 1

Per l'esecuzione in Sardegna di opere, pubbliche o private, di bonifica e di miglioramento fondiario a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonche' per scopi di istruzione tecnica, e' autorizzata la spesa di lire un miliardo.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concertocon i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la pubblica istruzione nei limiti della rispettiva competenza, sara' provveduto a ripartire il fondo anzidetto, fino alla concorrenza di lire novecentoquaranta milioni, in due quote per le opere di competenza statale e per quelle di competenza privata, e ad assegnare lire trentamilioni per istituzione della facolta' di agraria presso l'Universita' di Sassari, e di lire trenta milioni per completamento ed il miglioramento delle attrezzature degli istituti scientifici della facolta' di ingegneria mineraria presso l'Universita' di Cagliari e di tutte le scuole ad indirizzo industriale della Sardegna. Con gli stessi decreti saranno stabiliti i limiti annui di impegno ed i relativi stanziamenti, da distribuirsi in non piu' di sei esercizi.


Comma 2

Capo III. - Istituzione del Banco di Sardegna ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))

Art. 15

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))


Art. 16

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))


Art. 17

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))


Art. 18

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))


Art. 19

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))


Art. 20

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))


Comma 2

CAPO IV - Provvedimenti per lo sviluppo industriale ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))

Art. 21

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))


Art. 22

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))


Art. 23

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))


Art. 24

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))


Art. 25

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))


Art. 26

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))


Art. 27

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))


Art. 28

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))


Art. 29

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))


Art. 30

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))


Art. 31

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))


Art. 32

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))


Art. 33

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Comma 1

Art


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))


Art. 34

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))


Art. 35

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))


Comma 2

CAPO V. - Procedimenti per lo sviluppo minerario

Art. 36

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Comma 1

E' autorizzata la spesa di lire trecento milioni a titolo di anticipazioni alle imprese minerarie sarde per il finanziamento di spese resesi necessarie in dipendenza dell'attuale stato di guerra ed autorizzate dal Comando forze armate o dell'Alto Commissariato per la Sardegna sentito il locale distretto minerario.

((E' altresi' autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per il finanziamento a favore della Societa' Mineraria Carbonifera Sarda, di spese incontrate allo stesso titolo anche dopo la fine dello stato di guerra, per far fronte alle perdite subite in confronto ai costi di produzione)).

((La restituzione dei finanziamenti di cui al primo e secondo comma da parte delle imprese minerarie sostenute, sara' regolata con apposite convenzioni da stipularsi dal Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito l'Alto Commissario per la Sardegna.

I finanziamenti provvisori effettuati in attesa della erogazione delle anticipazioni di cui al primo e al secondo comma da parte di istituti o aziende di credito saranno, alla scadenza, rimborsati agli istituti o aziende stesse a carico della predetta assegnazione di trecento milioni e rispettivamente di centocinquanta milioni di lire))
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((Il pagamento delle anticipazioni di cui al presente articolo puo' essere anche effettuato a mezzo di ordini di accreditamento da emettersi a favore dell'Alto Commissario per la Sardegna. Per detti ordini non si applicano i limiti di somma stabiliti dalle vigenti disposizioni)).


Comma 2

CAPO VI. - Disposizioni

Art. 37

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Comma 1

Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.



Art. 38

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - Soleri - Tupini - Pesenti - Gullo
- Ruini - Cerabona - Cevolotto - Gronchi

Visto, il Guardasigilli: Tupini

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 19. - Petia