DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

Modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti agli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico. (045U0399)

Numero 399 Anno 1945 GU 24.07.1945 Codice 045U0399

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-18;399

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Gli atti che, a termini dell'art. 6 del decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti ai fini della prima iscrizione della proprieta' di un autoveicolo nuovo di fabbrica nel Pubblico Registro Automobilistico sono redatti in carta libera ed esenti dalla formalita' della registrazione.

Sono anche redatte in carta libera le dichiarazioni rilasciate dalla ditta fabbricante per comprovare tale requisito tecnico dell'autoveicolo.


Art. 2

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Comma 1

Gli atti indicati negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9 che devono essere prodotti per conseguire le formalita' di iscrizione e di annotamento nel Pubblico Registro Automobilistico vanno redatti in carta da bollo prescritta per gli atti pubblici e privati dalla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni e sono soggetti a registrazione in termine fisso a norma della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Le copie dei fogli dei registri del Pubblico Registro Automobilistico, i loro estratti, i certificati, anche negativi, relativi alle varie specie di formalita', sono rilasciati in carta libera.

Tutte le tasse contemplate nel presente decreto sono comprensive della imposta di registro e dell'addizionale per la assistenza sociale.


Art. 3

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Comma 1

Gli atti pubblici e privati e le dichiarazioni anche se autenticate, che fanno seguito alle vendite eseguite verbalmente, le transazioni, le sentenze e i provvedimenti recanti trasferimenti di autoveicoli sono soggetti alla tassa stabilita nella tabella allegato A al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.


Art. 4

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Comma 1

Gli atti e le sentenze che costituiscono, modificano o trasferiscono i diritti di usufrutto o di uso di un autoveicolo, quelli di transazione o di rinunzia ai diritti stessi, e gli atti di assegnazione in divisione di autoveicoli sono soggetti alla tassa proporzionale stabilita nella tabella allegato A al presente decreto ridotta ad un quarto.


Art. 5

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Comma 1

Gli atti costitutivi di privilegio legale o convenzionale sull'autoveicolo a garanzia di crediti che abbiano gia' scontate le imposte di registro sono soggetti alla tassa di iscrizione e di annotazione del 10 per mille da applicarsi sull'ammontare del creditore degli accessori.

Sono soggetti alla tassa del 2 % da applicarsi sull'ammontare del credito ed accessori gli atti relativi:
a) alla annotazione della costituzione o cessione del credito garantito da privilegio sull'autoveicolo;
b) all'annotazione della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore;
c) all'annotazione della sostituzione di un debitore all'altro con o senza novazione del credito; d) all'annotazione della costituzione in pegno del credito o di altri negozi dispositivi del credito ed insieme della garanzia sull' autoveicolo.

Nei casi di contemporaneo trasferimento dell'autoveicolo e costituzione di privilegio pel prezzo dilazionato le tasse previste dal presente articolo non possono essere inferiori a quella prevista per i trasferimenti dall'art. 3.


Art. 6

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Comma 1

Gli atti che danno luogo alla rinnovazione del privilegio sono soggetti alla tassa fissa di L. 40.


Art. 7

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Comma 1

Gli atti, le dichiarazioni rilasciate dal creditore per la cancellazione della iscrizione del privilegio con o senza formale dichiarazione di quietanza sono soggetti alla tassa proporzionale in ragione del 0,50 per cento sull'importo della somma per cui la formalita' e' chiesta.

Quando l'ammontare della tassa presenta una frazione minore di una lira questa frazione si computa per una lira intera.


Art. 8

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Comma 1

Oltre alla prescritta tassa di bollo sono soggette alla tassa fissa di L. 40 le domande giudiziali di sequestro conservativo, il pegnoramento ed altri atti e provvedimenti concernenti l'autoveicolo soggetti a trascrizione a norma del Codice civile, e non contemplati negli articoli precedenti.

Tale tassa si corrisponde all'Ufficio del registro mediante rilascio di quietanza.


Art. 9

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Comma 1

Alla tassa stabilita dalla tabella allegato A sono soggetti anche i trasferimenti per causa di morte. Tale tassa assorbe le imposte di successione.

Per conseguire l'annotamento occorre produrre un atto di notorieta' ricevuto da notaio attestante il trasferimento.


Art. 10

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Comma 1

Gli emolumenti dovuti al Reale Automobile Club d'Italia per le prestazioni degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico sono stabiliti nella tabella allegato B al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.


Art. 11

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Comma 1

Per l'applicazione delle tasse previste dal presente decreto valgono le disposizioni stabilite dalla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, anche per quanto riguarda le sanzioni ed i termini di prescrizione e di decadenza.

La decisione delle controversie in via amministrativa spetta alle Intendenze di finanza e al Ministero delle finanze secondo la rispettiva competenza a norma delle disposizioni vigenti.


Art. 12

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore nel decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrera' in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito dei sigilli dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 18 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - Pesenti

Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 55. - Frasca