L'art. 8 del R. decreto-legge 21 novembre 1938, numero 2163, e l'art. 9 del R. decreto 13 settembre 1940, n. 1469, sono sostituiti dal seguente:
Presso ogni Regio provveditorato agli studi e' istituito un Consiglio di disciplina per gli insegnanti elementari di Stato e parificati, composto come segue:
1) del Regio provveditore agli studi, o di chi ne fa le veci, che lo presiede;
2) di un magistrato dell'ordine giudiziario, di grado non inferiore al settimo, da designarsi dal presidente del Tribunale del capoluogo della provincia;
3) di un ispettore scolastico;
4) di un direttore didattico;
5) di un insegnante elementare, da designarsi dal Regio provveditore agli studi.
I membri del Consiglio di disciplina sono nominati con decreto Ministeriale, restano in carica tre anni, e sono di confermabili.
Qualora durante il triennio taluno dei membri del Consiglio venga a cessare dalla carica, si procede alla nomina di un altro membro per il tempo che rimane al compimento del triennio.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 28 settembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi - De Ruggiero
Visto, il guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n.2, foglio n. 72 - Petia
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1