Il comune di Atrani, aggregato al comune di Amalfi con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156, e' ricostituito con la circoscrizione presistente all'entrata la vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Amalfi e di Atrani.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Prefetto, anche di ufficio, potra' disporre la costituzione di appositi consorzi fra i comuni .di Atrani e di Amalfi per l'assolvimento dei principali servizi pubblici.
Art. 3
#Comma 1
Gli organici del ricostituito comune di Atrani e quelli di Amalfi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Atrani e di Amalfi anteriormente alla, loro fusione disposta con R. decreto 4 febbraio 1929, 156.
Il personale, gia' in servizio presso il comune di Amalfi e che eventualmente sara' inquadrato nei predetti organici, dovra' avere posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entrera' in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 7 giugno 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1945
Atti del governo, registro n. 5, foglio n. 27. - Frasca