DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 545/1945 - Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta. (045U0545)

Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta. (045U0545)

Numero 545 Anno 1945 GU 20.09.1945 Codice 045U0545

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;545

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

La Valle d'Aosta, in considerazione delle sue condizioni geografiche, economiche e linguistiche del tutto particolari, e' costituita in circoscrizione autonoma con capoluogo in Aosta. Il suo territorio comprende le circoscrizioni dei Comuni indicati nella tabella allegata al presente decreto, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno.

La provincia di Aosta e' soppressa. I Comuni non compresi nel territorio della Valle, che attualmente fanno parte della provincia d'Aosta, sono aggregati alla provincia di Torino.

I beni, diritti, obbligazioni e rapporti della provincia d'Aosta sono trasferiti alla «Valle d'Aosta», dedotte le attivita' e passivita' che si riferiscono ai Comuni che, a norma del comma precedente, vengono aggregati alla provincia di Torino.



Art. 2

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Comma 1

La «Valle d'Aosta» ha personalita' giuridica ed ha un ordinamento particolare, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, entro l'unita' politica dello Stato italiano, sulla base dell'eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani e dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.



Art. 3

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Comma 1

La «Valle d'Aosta» e' retta da un Consiglio, costituito di venticinque membri, eletti in base alle norme che saranno emanate con separato provvedimento legislativo.

Il Consiglio della Valle nomina nel suo seno il presidente e una Giunta di cinque membri.



Art. 4

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Comma 1

Il presidente del Consiglio della Valle esegue le deliberazioni del Consiglio ed ha la rappresentanza della Valle. Ad esso spettano tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al prefetto e al presidente della deputazione provinciale, in quanto non rientrino nella competenza del Consigli• della Valle.

Dell'esercizio dei poteri che si riferiscono a servizi attribuiti dalla legge alla Valle, il presidente e' responsabile verso il Consiglio della Valle.

Il presidente e' responsabile verso il Governo dell'esercizio dei poteri che per legge restano riservati allo Stato. Il Governo segnala le eventuali inadempienze al Consiglio della Valle, affinche' provveda immediatamente. Se il Consiglio non provvede, il Governo puo' nominare un commissario per l'esercizio, in tutto o in parte, dei poteri previsti dal presente comma, salva l'applicazione dell'art. 11.

Decorsi tre mesi dalla nomina del commissario, se la situazione non consente di restituire al presidente del Consiglio della Valle l'esercizio dei poteri previsti dal comma precedente, il Governo deve procedere allo scioglimento del Consiglio della Valle e' alla nomina del commissario straordinario a norma dell'art. 11.



Art. 5

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Comma 1

La Giunta ha le attribuzioni che le vengono delegate dal Consiglio o conferite dalle disposizioni del presente decreto e dalle norme regolamentari che saranno emanate dal Consiglio della Valle.



Art. 6

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Comma 1

Il presidente puo' prendere deliberazioni di competenza del Consiglio o della Giunta, quando l'urgenze sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza del Consiglio o della Giunta. Di queste deliberazioni e' fatta relazione al Consiglio o alla Giunta nella loro prima adunanza, al fine di ottenerne la ratifica.



Art. 7

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Comma 1

La vigilanza sulle amministrazioni comunali spetta al presidente del Consiglio della Valle; la tutela alla Giunta.

Lo scioglimento delle amministrazioni comunali, per gravi motivi di ordine pubblico o per persistente violazione della legge, spetta al Consiglio della Valle.



Art. 8

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Comma 1

Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il presidente del Consiglio della Valle, a mezzo di reparti di polizia dello Stato e di reparti di polizia locale, secondo le direttive del Governo, verso il quale egli e' responsabile.



Art. 9

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Comma 1

Presso il Consiglio della Valle o istituito un Comitato di coordinamento, composto di un rappresentante del Ministero dell'interno che lo presiede, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante della Valle, nominato dal Consiglio fra persone ad esso estranee.

Il Comitato collabora con gli organi della Valle per l'applicazione del presente decreto e per il migliore sviluppo dell'attivita' normativa ed amministrativa della Valle.



Art. 10

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Comma 1

L'attivita' amministrativa della «Valle d'Aosta» non soggetta al controllo di merito da parte dell'autorita', governativa; il controllo di legittimita' e' esercitato dal Comitato previsto nell'articolo precedente, che, a tale • scopo, puo' disporre ispezioni.

Restano ferme, nei riguardi dell'attivita' amministrativa della «Valle d'Aosta», tutte le guarentigie giurisdizionali previste dalle leggi dello Stato. Con separato provvedimento legislativo saranno determinati gli organi ai quali verranno devolute le attribuzioni giurisdizionali attualmente spettanti alla Giunta provinciale amministrativa e al Consiglio di prefettura.



Art. 11

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Comma 1

Il Consiglio della Valle puo' essere sciolto dal Governo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, per violazione dei principi enunciati nell'art. 2, per gravi motivi di ordine pubblico o quando, richiamato all'osservanza di obblighi ad esso imposti per legge, persista nel violarli. In tali casi il Governo affida l'amministrazione della Valle ad un commissario straordinario e indice le nuove elezioni nel termine di tre mesi.



Art. 12

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Comma 1

Ferme le attribuzioni delle amministrazioni comunali, la Valle d'Aosta ha competenza amministrativa nelle seguenti materie:

1) sanita' ed igiene;

2) vigilanza e tutela delle istituzioni di assistenza e di beneficenza pubblica, che esplicano la loro attivita' nell'ambito della Valle;

3) nomina, revoca e dispensa dei giudici conciliatori, ed autorizzazione all'esercizio delle funzioni cancelliere e di ufficiale giudiziario di conciliazione;

4) istruzione elementare e media;

5) costruzione e manutenzione di strade e di opere idrauliche ed atri lavori pubblici di interesse della Valle;

6) servizi forestali e dell'agricoltura salve le disposizioni relative agli ammassi, iniziative per la protezione e l'incremento della fauna e del patrimonio ittico della Valle, e gestione del vocale ispettorato dell'agricoltura;

7) iniziative per la valorizzazione dei prodotti locali e per la difesa dei prodotti tipici della Valle, raccolta di dati statistici, predisposizione di piani pluriennali di produzione, e coordinamento delle attivita', economiche che si esplicano nell'ambito della Valle;

8) iniziativa per la creazione e l'eventuale gestione di istituti locali di case popolari, con patrimonio separato;

9) iniziative in materia turistica, vigilanza alberghiera, tutela del paesaggio e vigilanza sulla conservazione delle antichita' e delle opere artistiche;

10) gestione; a mezzo di aziende speciali, di servizi pubblici di natura industriale o commerciale, relativi ad acquedotti, impianti gli energia elettrica; ferrovie secondarie, tranvie e linee automobilistiche locali, linee telefoniche locali, silos, lavorazione di prodotti alimentari;

11) tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono alla provincia.



Art. 13

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Comma 1

Le modalita' dell'assunzione da parte della Valle dei servizi indicati nell'articolo precedente saranno determinate con separati provvedimenti legislativi.

In tale occasione o con successivi provvedimenti legislativi, saranno precisate le materie che potranno essere disciplinate dal Consiglio della Valle con norme giuridiche proprie, anche in deroga alle leggi vigenti.



Art. 14

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Comma 1

Con provvedimento legislativo, sentito il Consiglio della Valle, valutate le spese necessarie per la gestione dei servizi pubblici assunti dalla Valle, sara' effettuato il reparto delle entrate erariali tra lo Stato e la Valle.

Il bilancio della Valle e' predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio della Valle.

Se le pubbliche entrate non sono sufficienti a coprire le spese indispensabili, lo Stato, esaminato il bilancio della Valle, puo' accordarle un contributo straordinario; puo' altresi' autorizzare ad istituire imposte speciali, osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente. Prima che venga accordato il contributo straordinario, il Ministero del tesoro puo' disporre indagini presso le amministrazioni, i servizi e gli uffici della Valle, a norma dell'art. 3 della legge 20 luglio 1939, n. 1037.



Art. 15

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Comma 1

L'accertamento ai fini delle imposte dirette erariali viene effettuato da organi collegiali elettivi a norma delle vigenti disposizioni.

Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori del territorio della Valle, ma che in esso hanno stabilimenti o impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.
L'imposta relativa a detta quota e' riscossa dagli organi di riscossione della Valle.



Art. 16

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Comma 1

La «Valle d'Aosta» provvede al funzionamento dell'amministrazione per tutti i servizi di sua competenza.

La nomina degli impiegati e dei salariati spetta agli organi della Valle.

Lo stato giuridico ed economico degli impiegati e dei salariati della Valle e' retto da un regolamento organico approvato dal Consiglio.

L'accesso ai gradi iniziali di ogni carriera deve sempre essere regolato mediante pubblico concorso.



Art. 17

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Comma 1

Nella Valle d'Aosta e' consentito il libero uso della lingua francese, nei rapporti con le autorita' politiche, amministrative e giudiziarie.

Gli atti pubblici possono essere redatti in lingua francese, eccettuate le sentenze dell'autorita' giudiziaria.



Art. 18

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Comma 1

Nelle scuole di ogni ordine e grado esistenti nella Valle, all'insegnamento della lingua francese e' dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana. L'insegnamento di alcune materie puo' essere impartito in lingua francese.

L'insegnamento delle varie materie e' disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato; con gli opportuni adattamenti alle necessita' locali. Tali adattamenti, nonche' la determinazione delle materie da insegnare in lingua francese, sono effettuati da commissioni miste, composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e di rappresentanti del Consiglio della Valle.

Gli insegnanti delle scuole elementari e medie sono nominati dal Consiglio della Valle. Gli uni e gli altri devono possedere i titoli di studio prescritti dalle leggi dello Stato; gli insegnanti delle scuole medie devono aver conseguito l'idoneita' in un concorso generale per le scuole medie dello Stato.



Art. 19

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Comma 1

Il Consiglio della Valle ha facolta' di provvedere, anche nella composizione prevista nell'art. 21, alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate ritirante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonche' di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di localita', soppressi o modificati dal passato regime.

Qualora il mutamento di circoscrizioni comunali influisca sulle circoscrizioni di uffici dello Stato, il mutamento deve essere autorizzato dal Governo. I provvedimenti previsti nel primo comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.



Art. 20

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Comma 1

Per tutto quanto non e' previsto nel presente decreto, si applicano alla «Valle d'Aosta» le disposizioni concernenti la provincia, comprese quelle relative all'imposizione di tributi a questa spettanti.



Art. 21

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Comma 1

Fin quando non sara' possibile effettuare le elezioni amministrative, il Consiglio della Valle e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso, su designazione dei Partiti che costituiscono il Comitato di liberazione della Valle d'Aosta. Tali designazioni saranno fatte dalle direzioni centrali dei Partiti, su proposta dei loro organi locali, sentito il Comitato di liberazione della Valle d'Aosta.

Il Consiglio nomina nel suo seno il presidente e la Giunta.

Le elezioni dei componenti il Consiglio della Valle devono essere fatte non oltre i tre mesi successivi alla proclamazione dei risultati delle elezioni amministrative nella provincia di Torino.



Art. 22

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Comma 1

Qualunque sia il futuro sistema elettorale italiano, la «Valle d'Aosta» avra' diritto ad una rappresentanza di almeno un deputato nell'Assemblea Costituente.



Art. 23

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Comma 1

Il presente decreto sara' sottoposto all'Assemblea Costituente.
Esso entra in vigore alla data della restituzione della provincia di Aosta all'amministrazione del Governo italiano, od anche anteriormente, se cio' sara' disposto dal Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Parri - Brosio - Nenni - De Gasperi - Togliatti - Ruini - Scoccimarro - Ricci - Jacini - De Courten - Cevolotto - Arangio Ruiz - Romita - Gullo - La Malfa Scelba - Gronchi - Barbareschi - Lussu - Mole'

Visto, il Guardasigilli: Togliatti

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 settembre 1945

Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 61. - Frasca