DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 264/1944 - Modificazioni al vigente ordinamento universitario. (044U0264)

Modificazioni al vigente ordinamento universitario. (044U0264)

Numero 264 Anno 1944 GU 28.10.1944 Codice 044U0264

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-07;264

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Nell'elenco delle Autorita' accademiche, a cui e' commesso il governo delle Universita' e degli Istituti di Istruzione superiore, indicato nell'art. 6 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e' inserito tra il n. 1 e il n. 2 il «Corpo accademico», composto di tutti i professori di ruolo dell'Universita' o Istituto superiore e presieduto dal professore piu' anziano.


Art. 2

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Comma 1

I rettori delle Universita' o i direttori degli Istituti superiori governativi sono eletti a maggioranza di voti dal Corpo accademico e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio, il Ministro puo', per gravi motivi, sentito il Consiglio dei Ministri, revocare il rettore o direttore, invitando il Corpo accademico a procedere ad una nuova elezione. Nel frattempo il professore piu' anziano del Corpo accademico assume le funzioni di rettore o direttore. ((2))

E' revocata la facolta' del Ministro di far luogo con suo decreto alla nomina di pro-rettori o pro-direttori.


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 29 ottobre 1971, n. 866 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I rettori delle universita', i direttori degli istituti universitari e i presidi delle facolta' universitarie in funzione all'entrata in vigore della presente legge sono mantenuti nel loro ufficio nel corso dell'anno accademico 1971-1972, anche oltre il termine del triennio previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, fino alla costituzione degli organi accademici previsti dalla riforma universitaria".


Art. 3

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Comma 1

I presidi delle Facolta' o Scuole universitarie governative sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio della Facolta' o Scuola fra i professori di ruolo della stessa e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio il Ministro puo', per gravi motivi, sentito Senato accademico, revocare il preside, invitando il Consiglio della Facolta' o Scuola a procedere ad una nuova elezione. ((2))

Nel frattempo il professore di ruolo piu' anziano della Facolta' o Scuola assume le funzioni di preside.


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 29 ottobre 1971, n. 866 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I rettori delle universita', i direttori degli istituti universitari e i presidi delle facolta' universitarie in funzione all'entrata in vigore della presente legge sono mantenuti nel loro ufficio nel corso dell'anno accademico 1971-1972, anche oltre il termine del triennio previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, fino alla costituzione degli organi accademici previsti dalla riforma universitaria".


Art. 4

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Art. 5

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Art. 6

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Comma 1

Sino a due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, potra' essere concessa la nomina a una cattedra universitaria, previa deliberazione favorevole del Consiglio di facolta' e del Consiglio superiore, con esclusione di qualsiasi effetto retroattivo, a coloro che, riusciti vincitori per tale cattedra, furono esclusi dalla nomina in base all'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38, per asserita mancanza del requisito della regolare condotta morale e politica.


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238))


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238))


Art. 9

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Comma 1

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di deferire al giudizio della Corte di disciplina istituita presso il Consiglio superiore, di propria iniziativa o su richiesta dei rettori o direttori, i professori universitari che dopo il 28 ottobre 1922 abbiano dalla cattedra o nelle loro pubblicazioni o col loro comportamento seguito una linea di condotta contraria alle esigenze di indipendenza e di dignita' proprie dell'insegnamento universitario, senza pregiudizio di quanto e' stabilito nella legge di defascistizzazione.

Ordiniamo, a, chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - DE RUGGIERO - SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1944

Registro Pubblica istruzione n. 1, foglio n. 282. - MAGNASCO