Nell'elenco delle Autorita' accademiche, a cui e' commesso il governo delle Universita' e degli Istituti di Istruzione superiore, indicato nell'art. 6 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e' inserito tra il n. 1 e il n. 2 il «Corpo accademico», composto di tutti i professori di ruolo dell'Universita' o Istituto superiore e presieduto dal professore piu' anziano.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I rettori delle Universita' o i direttori degli Istituti superiori governativi sono eletti a maggioranza di voti dal Corpo accademico e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio, il Ministro puo', per gravi motivi, sentito il Consiglio dei Ministri, revocare il rettore o direttore, invitando il Corpo accademico a procedere ad una nuova elezione. Nel frattempo il professore piu' anziano del Corpo accademico assume le funzioni di rettore o direttore. ((2))
E' revocata la facolta' del Ministro di far luogo con suo decreto alla nomina di pro-rettori o pro-direttori.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 ottobre 1971, n. 866 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I rettori delle universita', i direttori degli istituti universitari e i presidi delle facolta' universitarie in funzione all'entrata in vigore della presente legge sono mantenuti nel loro ufficio nel corso dell'anno accademico 1971-1972, anche oltre il termine del triennio previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, fino alla costituzione degli organi accademici previsti dalla riforma universitaria".
Art. 3
#Comma 1
I presidi delle Facolta' o Scuole universitarie governative sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio della Facolta' o Scuola fra i professori di ruolo della stessa e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio il Ministro puo', per gravi motivi, sentito Senato accademico, revocare il preside, invitando il Consiglio della Facolta' o Scuola a procedere ad una nuova elezione. ((2))
Nel frattempo il professore di ruolo piu' anziano della Facolta' o Scuola assume le funzioni di preside.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 ottobre 1971, n. 866 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I rettori delle universita', i direttori degli istituti universitari e i presidi delle facolta' universitarie in funzione all'entrata in vigore della presente legge sono mantenuti nel loro ufficio nel corso dell'anno accademico 1971-1972, anche oltre il termine del triennio previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, fino alla costituzione degli organi accademici previsti dalla riforma universitaria".
Art. 4
#Comma 1
A parziale deroga dell'art. 6, comma 1, del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, nel caso che si debba provvedere per trasferimento ad una cattedra universitaria, la Facolta' designera' un solo professore, esclusa qualsiasi, designazione di piu' professori ex aequo.
Art. 5
#Comma 1
La riassunzione in servizio dei professori universitari nei casi previsti sotto le lettere a, c, e d, dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, a cui viene senz'altro demandata la valutazione delle condizioni accennate nel successivo art. 3, n. 1, dello stesso.
Art. 6
#Comma 1
Sino a due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, potra' essere concessa la nomina a una cattedra universitaria, previa deliberazione favorevole del Consiglio di facolta' e del Consiglio superiore, con esclusione di qualsiasi effetto retroattivo, a coloro che, riusciti vincitori per tale cattedra, furono esclusi dalla nomina in base all'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38, per asserita mancanza del requisito della regolare condotta morale e politica.
Art. 7
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238))
Art. 8
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238))
Art. 9
#Comma 1
Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di deferire al giudizio della Corte di disciplina istituita presso il Consiglio superiore, di propria iniziativa o su richiesta dei rettori o direttori, i professori universitari che dopo il 28 ottobre 1922 abbiano dalla cattedra o nelle loro pubblicazioni o col loro comportamento seguito una linea di condotta contraria alle esigenze di indipendenza e di dignita' proprie dell'insegnamento universitario, senza pregiudizio di quanto e' stabilito nella legge di defascistizzazione.
Ordiniamo, a, chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 7 settembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - DE RUGGIERO - SOLERI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1944
Registro Pubblica istruzione n. 1, foglio n. 282. - MAGNASCO