DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 272/1944 - Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione. (044U0272)

Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione. (044U0272)

Numero 272 Anno 1944 GU 31.10.1944 Codice 044U0272

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-07;272

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione e' composto di trentasei membri, oltre il Ministro che lo presiede. ((2))

Dei suddetti membri venticinque sono eletti dalle Facolta' universitarie fra i professori che appartengano o abbiano appartenuto ai ruoli delle Universita' e degli Istituii universitari, e precisamente: quattro sono eletti dalle Facolta' di giurisprudenza e di scienze politiche; quattro dalle Facolta' di lettere e filosofia e di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; quattro dalle Facolta' di medicina e chirurgia e di farmacia; quattro dalle Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; tre dalle Facolta' di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche e attuariali e dall'Istituto universitario navale di Napoli; quattro dalle Facolta' di ingegneria, di ingegneria mineraria e di architettura; due dalle Facolta' di agraria e di medicina veterinaria. Due altri membri sono scelti dal Ministro tra i liberi docenti, su designazione dell'associazione professionale di categoria ove questa sia costituita.

Gli altri nove membri sono designati, a maggioranza di voti, dai suddetti ventisette, fra persone di alti meriti scientifici o di chiara rinomanza nel campo degli studi, che non facciano o non abbiano fatto parte del corpo insegnante universitario di ruolo, e dei quali almeno tre siano competenti per le tre branche dell'istruzione elementare, dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale e dell'istruzione media tecnica.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 602 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consiglio superiore della pubblica istruzione e' composto di 46 membri, oltre il Ministro che lo presiede, ed e' diviso in tre Sezioni: la 1a per l'istruzione Superiore, la 2a per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica professionale e la 3ª per l'istruzione elementare".


Art. 2

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Comma 1

I consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, durauto in carica tre anni e possono essere confermati. I consiglieri che cessano durante il triennio sono sostituiti per la restante parte del triennio da consiglieri eletti o nominati con le stesse forme dei consiglieri cessati.

I consiglieri non possono essere chiamati a far parte di Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento universitario o degli esami di abilitazione alla libera docenza.


Art. 3

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Comma 1

Il Consiglio superiore, quando il Ministro non lo presieda di persona, e' presieduto da un vice presidente, nominato dal Ministro fra i consiglieri.

Il Consiglio si aduna in sessione ordinaria due volte all'anno; in sessione straordinaria ogni volto che il Ministro lo ritenga opportuno.

Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.



Art. 4

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Comma 1

II Consiglio si pronuncia sugli argomenti ad esso deferiti dalla legge e su ogni altra questione di carattere scientifico o didattico che il Ministro ritenga di-, sottoporre al suo esame.

Esso inoltre ha facolta' di riferire al Ministro sulle condizioni generali del pubblico insegnamento.


Art. 5

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Comma 1

In seno al Consiglio e' costituita, con decreto del Ministro, una Giunta composta del vice presidente, che la presiede, e di dodici membri scelti dal Ministro tra i consiglieri.

La Giunta si pronuncia sulle questioni che il Ministro ritenga, per motivi di urgenza, di sottoporre al suo esame.

Per la validita' delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno sette componenti.



Art. 6

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Comma 1

Il Ministro puo', per singole materie, costituire in seno al Consiglio superiore speciali commissioni, alle quasi possono essere aggregati membri estranei al Consiglio e da questo proposti.



Art. 7

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Comma 1

In seno al Consiglio superiore e' costituita, con decreto del Ministro per la pubblica, istruzione, una Corte di disciplina per i procedimenti disciplinari a carico, dei professori universitari e dei liberi docenti.

La Corte e' composta dal vice presidente del Consiglio, che la presiede, e da otto membri, eletti nel proprio seno dal Consiglio medesimo.

Per la validita' delle decisioni della Corte di disciplina si richiede la presenza di almeno cinque componenti.

Davanti alla Corte interviene come relatore un rappresentante del Ministro per la pubblica istruzione.



Art. 8

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Comma 1

Le funzioni di segretario del Consiglio superiore, della Giunta e della Corte di disciplina sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A, dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.



Art. 9

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Comma 1

Sono abrogati: l'art. 5 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070; il R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1673; il R. decreto-legge 16 gennaio 1939, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1939, n. 929, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Sono richiamate in vigore, in quanto possano essere tuttavia applicate, tutte le disposizioni vigenti al momento dell'emanazione del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070, che facevano obbligo di sentire per determinate materie il parere del Consiglio superiore o di uniformarsi allo stesso.



Art. 10

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Comma 1

Nella prima applicazione del presente del decreto i ventisette membri del Consiglio superiore menzionati nel secondo comma dell'art. 1 sono scelti direttamente dal Ministro per la pubblica istruzione nella proporzione ivi stabilita per i vari gruppi di Facolta' e gradualmente, in relazione al progressivo ritorno delle Universita' sotto la giurisdizione del Governo Italiano. Essi designeranno con analogo criterio, di gradualita', gli altri nove membri a norma del comma secondo dell'art. 1.

Il Consiglio superiore costituito in base al precedente comma restera' in funzione sino sei mesi dopo la cessazione della guerra. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 15 ottobre 1946, n. 373 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 272, il Consiglio superiore della pubblica istruzione, cosi' come e' attualmente composto, durera' in carica fino a nuova disposizione e, comunque, non oltre il 16 ottobre 1947".


Art. 11

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Comma 1

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dalla stessa data, e' soppresso il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come leggo dello Stato.

Dato a Roma, addi' 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - DE RUGGIERO - SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1944

Registro Istruzione n. 1, foglio n. 306. - MAGNASCO