In deroga a quanto prescrive l'art. 1, lettera a) del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190, Per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate delle Stato di grado non superiore al quinto, gia' dispensato per motivi politici, le valutazioni previste all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e all'art. 7 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, sono domandate alle competenti Commissioni di avanzamento per il personale militare della Marina ed Aeronautica, o ad una missione nominata con decreto del Ministro per la guerra per il personale militare del Regio esercito.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presento decreto o di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma addi' 14 settembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - CASATI - DE COURTEN - PIACENTINI - SOLERI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1944
Atti del Governo registro n. 1, foglio n. 10. - PETIA