DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 311/1944 - Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione. (044U0311)

Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione. (044U0311)

Numero 311 Anno 1944 GU 18.11.1944 Codice 044U0311

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;311

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Nei contratti di colonia parziaria o di compartecipazione o di mezzadria impropria in cui il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, prodotti e gli utili saranno ripartiti nella misura di 1/5 a favore del concedente e di 4/5 a favore del colono o compartecipe.

Nei casi sopra considerati in facolta' del colono o compartecipe di ottenere che le spese colturali (escluso il costo della mano d'opera) siano divise in parti eguali col concedente. In tal caso la ripartizione dei prodotti e degli utili sara', effettuata in ragione di 2/5 a favore del concedente e di 3/5 a favore del colono o compartecipe.

La ripartizione dei prodotti e degli utili nonche' delle spese rimane immutata nel caso che i contratti o le consuetudini locali riconoscano al colono o compartecipe condizioni piu' favorevoli di quelle previste dal presente articolo.


Art. 2

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Comma 1

Le quote di prodotti e di utili stabilite dall'art. 1 a favore del colono o compartecipe saranno ridotte proporzionalmente nel caso di speciale concorso del concedente alle spese colturali, o nel caso che si tratti di terreni di particolare produttivita' da qualunque causa determinata (naturale feracita', precedenti colture o semplice rotazione agraria). In tale ipotesi la quota di prodotti e utili spettante al colono o compartecipe non potra' essere inferiore alla meta'.


Art. 3

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Comma 1

Negli altri casi di colonia parziaria o di compartecipazione o mezzadria impropria, se la ripartizione delle spese e dei prodotti, in dipendenza delle attuali straordinarie contingenze non risponde piu' all'equilibrio economico del contratto, il colono o compartecipante ha il diritto di domandare la revisione del rapporto di ripartizione dei prodotti e delle spese.



Art. 4

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Comma 1

Nei casi contemplati dagli articoli 2 e 3 in difetto di accordo fra le parti la determinazione delle quote di ripartizione sara' fatta, in via arbitrale, da una commissione circondariale costituita dal prefetto e composta dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato che la presiede, da un rappresentante dei proprietari ed affittuari conduttori e da un rappresentante dei coloni o compartecipi o mezzadri nominati dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali, esistenti nel circondario.

Della commissione fa parte, con voto consultivo, l'ispettore provinciale dell'agricoltura od un suo delegato.


Art. 5

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Comma 1

Contro le decisioni della Commissione circondariale e' ammesso ricorso ad una Commissione regionale costituita dal prefetto del capoluogo e composta dal presidente della Corte d'appello del capoluogo della regione o da un magistrato della stessa Corte da lui designato, che la presiede, da un rappresentante dei proprietari ed affittuari conduttori e da un rappresentante dei coloni o compartecipi o mezzadri designati dalle rispettive organizzazioni sindacali esistenti nel capoluogo della regione.

Della Commissione fa parte, con voto consuntivo, un ispettore generale del ruolo tecnico del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Contro le decisioni della Commissione e' ammesso ricorso alla Suprema Corte di cassazione per l'incompetenza.


Art. 6

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Comma 1

Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a far inizio dall'annata agraria 1944-1945, e per l'annata 1943-1944 limitatamente ai prodotti autunnali. In quest'ultimo caso, ove la ripartizione in natura sia gia' avvenuta, si fara' luogo ad una corrispondente compensazione in natura o in denaro. Sorgendo contestazione al riguardo decide in via arbitrale inappellabilmente la Commissione circondariale di cui all'art. 4. Il presente decreto rimarra' in vigore fino alla pubblicazione delle norme che per i contratti agrari saranno stabiliti a seguito delle proposte formulate dalla Commissione di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 3 giugno 1944, n. 146.


Art. 7

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Comma 1

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle di cui al presente decreto.


Art. 8

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Comma 1

Le spese del funzionamento delle Commissioni sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare nel bilancio gli occorrenti stanziamenti.


Art. 9

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Comma 1

I ricorsi davanti alle Commissioni saranno redatti in bollo da L.
18.



Art. 10

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Comma 1

Il presente decreto entra vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a 'Roma, addi' 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - GULLO - TUPINI - SIGLIENTI
- GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1944

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 13. - PETIA