I Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia sono soppressi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' ricostituita, in ogni capoluogo di provincia, una Camera di commercio, industria ed agricoltura, che coordina e rappresenta gli interessi commerciali, industriali ed agricoli della provincia, ed esercita le funzioni e i poteri demandatile dalla legge, sinora attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.
La Camera e' ente di diritto pubblico.
Art. 3
#Comma 1
In ogni capoluogo di provincia e' ricostituito, alla diretta dipendenza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, un Ufficio provinciale del commercio e dell'industria, il quale cura l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero, rileva e segnala il movimento economico della provincia e compie le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi.
Il direttore dell'Ufficio e' nominato dal Ministro per l'industria, il commercio o il lavoro, fra il personale dell'apposito ruolo.
Art. 4
#Comma 1
Le Camere sono amministrate da un Consiglio elettivo la cui composizione ed elezione sara' regolata dal decreto di cui all'art.
Il Consiglio eleggera' nel proprio seno il presidente e i vice presidenti.
Art. 5
#Comma 1
La rappresentanza legale della Camera spetta al presidente.
Art. 6
#Comma 1
Le Camere di commercio, industria e agricoltura, torneranno a percepire con le stesse forme e privilegi i diritti e i tributi gia' attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.
Art. 7
#Comma 1
Alle ricostituite Camere di commercio, industria e agricoltura e' devoluto il patrimonio dei disciolti Consigli provinciali dell'economia delle rispettive provincie.
Art. 8
#Comma 1
Le norme relative alla costituzione, al personale e al funzionamento delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, saranno emanate con successivo decreto legislativo. Con la stessa forma saranno emanate le disposizioni integrative di quelle contenute nel presente decreto.
Fino all'entrata in vigore della norme di cui al comma precedente, gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio potranno svolgere le funzioni di segreteria delle Camere su richiesta del presidente della Giunta e con l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.
Art. 9
#Comma 1
Fino alla elezione del Consiglio, l'amministrazione di ciascuna Camera rimarra' affidata ad una Giunta composta da un presidente e da quattro membri.
Il presidente e' nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste. I quattro membri sono nominati dal Prefetto della provincia, con l'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e sono scelti, uno fra i commercianti, uno fra gli industriali, uno fra gli agricoltori e uno fra i lavoratori.
In caso di impedimento del presidente ne esercita le funzioni il membro piu' anziano.
Le deliberazioni della Giunta sono valide con la presenza del presidente o di chi ne fa le veci, e di due membri.
(1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 luglio 1951, n. 560 ha disposto (con l'articolo unico) che "Fanno parte della Giunta di ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura, con voto deliberativo, oltre i quattro membri indicati nell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, anche un rappresentante degli artigiani ed uno dei coltivatori diretti".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto Ministeriale 25 gennaio 1974 (in G.U. 15/02/1974, n. 43) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Un membro scelto in rappresentanza del settore degli scambi con l'estero fa parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalle leggi 12 luglio 1951, n. 560, e 29 dicembre 1956, n. 1560".
Art. 10
#Comma 1
Salva l'applicazione delle norme sulla defascistizzazione dello pubbliche amministrazioni, sino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 8, le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Uffici provinciali del commercio e dell'industria possono avvalersi dell'opera del personale attualmente appartenente ai soppressi Consigli ed Uffici provinciali dell'economia.
Art. 11
#Comma 1
Spettano rispettivamente al presidente e al Consiglio della Camera di commercio, industria ed agricoltura e, durante la gestione temporanea, al presidente e alla Giunta previsti nell'art. 9 la partecipazione ad organi o commissioni e il potere di nomina o di designazione gia' attribuiti dalle leggi vigenti ai soppressi Consigli provinciali dell'economa.
Art. 12
#Comma 1
Le spese relative al funzionamento degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio sono a carico dei bilanci delle Camere. Quelle per il personale statale sono anticipate dal Tesoro dello Stato, salve le eccezioni che saranno determinate con il decreto preveduto nell'art. 8. Esse saranno rimborsate dalle Camere entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio al quale si riferisce la spesa.
Art. 13
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua Pubblicazione.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 21 settembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - GULLO - TUPINI - SOLERI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1944
Atti del Governo registro n. 1, foglio n. 20. - Testa