DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 318/1944 - Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi del procuratori e degli avvocati. (044U0318)

Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi del procuratori e degli avvocati. (044U0318)

Numero 318 Anno 1944 GU 23.11.1944 Codice 044U0318

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;318

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori indicate dall'art. 4 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e' disposta dalla Corte suprema di cassazione.

A seguito della presentazione della domanda di ammissione, corredata dei documenti diretti a comprovare il possesso dei requisiti prescritti, il presidente nomina il relatore ed ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero per le sue conclusioni. Qualora queste siano contrarie all'ammissione, ne viene informato il professionista il quale puo' presentare controdeduzioni nel termine di giorni venti dal ricevimento della notizia.

Scaduto questo termine, la Corte provvede in camera di consiglio con decreto motivato.


Art. 2

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Comma 1

La cancelleria della Corte suprema di cassazione comunica l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori al professionista ed al Consiglio dell'ordine al quale questi appartiene, e tiene aggiornato l'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio medesimo. A questo effetto i Consigli dell'ordine devono informare prontamente la cancelleria predetta delle variazioni dell'albo e dei provvedimenti disciplinari riguardanti gli avvocati iscritti nell'elenco.

Nella prima formazione dell'elenco sono in esso iscritti anche coloro che sono attualmente ammessi allo stesso patrocinio.

Dell'elenco tenuto dalla cancelleria puo' prendere visione chiunque ne faccia richiesta.



Art. 3

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Comma 1

A favore dei praticanti che saranno iscritti nell'albo dei procuratori in base all'idoneita' conseguita negli esami del triennio 1944-1916 il periodo di esercizio della professione necessario per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e' ridotto di un tempo pari a quello trascorso dopo il compimento della pratica, a condizione che la domanda di iscrizione nell'albo dei procuratori sia presentata entro novanta giorni dalla ubblicazione dell'esito degli esami predetti.

A favore degli avvocati che saranno iscritti nell'albo a termini della disposizione di cui al comma precedente, il periodo di esercizio della professione necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e' ridotto a sei anni. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 374 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318, continuano ad applicarsi anche dopo la scadenza, del triennio ivi stabilito a favore degli ex combattenti (militari, patrioti e partigiani) e dei reduci dalla prigionia o dai campi d'internamento all'estero, i quali conseguano la idoneita' negli esami di procuratore che saranno indetti non piu' tardi della seconda sessione dal congedo o dal rimpatrio".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di questo decreto si applicano anche rispetto agli esami di procuratore indetti con decreto 23 novembre 1946 del Ministro per la grazia e giustizia".


Art. 4

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Comma 1

Il tempo trascorso dopo il compimento della pratica di procuratore e' computato per doppio a favore degli ex combattenti e di coloro che hanno prestato un anno almeno di servizio militare durante l'attuale guerra, qualora richiedano l'iscrizione nell'albo degli avvocati a termini dell'articolo precedente.

A favore delle medesime categorie il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e' ridotto a tre anni.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. ((1))

Dato a Roma, addio19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - Tupini

Visto, il Guardasigilli: Tupini

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 novembre 1944

Atti del Governo registro n. 1, foglio n. 18. - Petia


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 374 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318, continuano ad applicarsi anche dopo la scadenza, del triennio ivi stabilito a favore degli ex combattenti (militari, patrioti e partigiani) e dei reduci dalla prigionia o dai campi d'internamento all'estero, i quali conseguano la idoneita' negli esami di procuratore che saranno indetti non piu' tardi della seconda sessione dal congedo o dal rimpatrio".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di questo decreto si applicano anche rispetto agli esami di procuratore indetti con decreto 23 novembre 1946 del Ministro per la grazia e giustizia".