E' autorizzata presso il Tesoro dello Stato la istituzione di conti correnti infruttiferi e fruttiferi, liberi o vincolati intestati a istituti o enti pubblici, nonche' ad aziende o istituti di credito operanti sotto la vigilanza del Ministro per il tesoro in base al decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La misura dei saggi d'interesse e le relative variazioni, e ogni altra modalita' relativa al funzionamento dei conti indicati nel precedente articolo, sono determinate con decreti del Ministro per il tesoro.
Art. 3
#Comma 1
Sono convalidate tutte le modalita' gia' adottate circa l'istituzione e la disciplina dei conti in cui ai precedenti articoli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 10 agosto 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Parri - Ricci
Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 7. - Ventura