DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 334/1944 - Modificazioni nella composizione della Commissione centrale delle imposte. (044U0334)

Modificazioni nella composizione della Commissione centrale delle imposte. (044U0334)

Numero 334 Anno 1944 GU 30.11.1944 Codice 044U0334

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

La' Commissione centrale delle imposte e' sciolta. Essa, sara' ricostituita secondo le norme degli articoli seguenti:


Art. 2

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Comma 1

All'art. 1 della legge 20 novembre 1939, n. 1911, che ha Sostituito l'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e' sostituito il seguente:

La Commissione, centrale e' composta di un presidente e di 25 membri, cinque dei quali con funzioni di vice presidenti.

I vice presidenti sono scelti fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attivita' di servizio o a riposo, di grado non inferiore al terzo.

Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie di magistrati o funzionari, in attivita' di servizio o a riposo:

a) consiglieri di Stato;

b) consiglieri della Corte dei conti;

c) magistrati aventi grado non inferiore al quarto;

d) avvocati dello Stato, aventi grado non inferiore al quarto;

c) funzionari dell'Amministrazione finanziaria centrale di grado non inferiore a direttore capo divisioni

La Commissione e' suddivisa in cinque sezioni la composizione e specifica competenza in materia di imposte dirette od indirette viene determinata annualmente con provvedimento del presidente.

Il Ministro per le finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della Commissione, puo' disporre, quando ne riconosca la necessita', la costituzione di altre sezioni.

Ciascuna sezione e' composta di un vice presidente e di quattro membri e alla stessa sezione non possono appartenere, se non temporaneamente ai sensi dell'articolo 15 del R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516, piu' membri della stessa categoria.

La Commissione centrale viene convocata a sezioni unite, per l'esame delle controversie per le quali le Commissioni provinciali, pronunciando in sede di rinvio, non siansi uniformate al principio di diritti affermato dalla Commissione centrale, nonche' per l'esame delle controversie che i presidenti delle sezioni ritengono necessario deferire al giudizio delle sezioni unite.

Il presidente della Commissione ha sempre facolta' di sottoporre all'esame delle sezioni unite quelle controversie che a suo insindacabile giudizio abbiano par titolare importanza o importino risoluzioni di massima.

Le sezioni unite sono costituite dalle sezioni aventi la stessa competenza per materia di imposte; nelle decisioni a sezioni unite i presidenti delle singole sezioni hanno voto deliberativo alla pari dei membri e per la validita' delle decisioni occorre la presenza di almeno la meta' dei membri che compongono complessivamente le singole sezioni; nel caso in cui i componenti le sezioni unite siano in numero pari e si abbia parita' di suffragio prevale il voto del presidente.

Il presidente oltre a presiedere le sezioni unite della Commissione puo' assumere la presidenza di qualunque sezione.


Art. 3

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Comma 1

La composizione della Sezione speciale per i tributi locali presso la Commissione centrale, istituita con l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122, e' modificata come segue:

Il vice presidente e' scelto fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attivita' di servizio o a riposo, di grado non inferiore al terzo.

Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie di magistrati e funzionari in attivita' di servizio o a riposo.

a) uno tra i consiglieri di Stato;

b) uno tra i magistrati aventi grado non inferiore al quarto;

c) uno tra i funzionari di grado non inferiore al sesto appartenenti uno all'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e l'altro a quella del Ministero dell'interno.


Art. 4

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Comma 1

I componenti della Commissione centrale sono nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze.

Non puo' essere nominato componente della Commissione centrale chi abbia raggiunto il settantacinquesimo anno di eta'.

I componenti che nel corso del quadriennio raggiungono il limite di eta' previsto dal comma precedente, restano in carica per tutta la durata del quadriennio stesso.



Art. 5

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Comma 1

Commissione centrale delle imposte ricostituita ai sensi degli articoli precedenti, rimarra' in funzione a tutto il 31 dicembre 1948.


Art. 6

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Art. 6

Comma 1

Art. 6,

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - Siglienti - Tupini

Visto, il Guardasigilli: Tupini

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 novembre 1944

Atti del Governo registro n. 1, foglio n. 34. - Petia