DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 348/1944 - Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata e di addizionale straordinaria di guerra. (044U0348)

Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata e di addizionale straordinaria di guerra. (044U0348)

Numero 348 Anno 1944 GU 05.12.1944 Codice 044U0348

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;348

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'aliquota dell'imposta sull'entrata stabilita dall'articolo 7 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e' determinata nella misura del 4 % dell'entrata imponibile. ((1))

Nella stessa misura e' dovuta sulle merci importate dall'estero l'imposta prevista dall'art. 17 della legge suddetta.

Restano ferme le speciali aliquote d'imposta stabilite per gli oggetti d'arte e per il bestiame bovino, ovino e suino dagli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota dell'imposta sull'entrata stabilita dai l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e' determinata nella misura del 3% dell'entrata imponibile".


Art. 2

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 DICEMBRE 1946, N. 469))


Art. 3

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Comma 1

L'imposta, dovuta sulle entrate derivanti dalle vendite al minuto, comprese quella effettuate da venditori ambulanti, si applica, nelle misure risultanti dagli articoli 1 e 2, in base al prezzo di acquisto dei prodotti da parte del dettagliante e deve essere corrisposta a cura di questo sulle fatture di acquisto entro cinque giorni dal ricevimento delle fatture stesse.

Per prezzo di acquisto s'intende il prezzo dei prodotti aumentato delle spese accessorie e di ogni altra somma addebitata in fattura, anche a titolo d'imposta, all'acquirente.

Nei casi previsti dagli articoli 35 a 37 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10, quando l'acquirente destina i prodotti acquistati alla vendita al minuto, l'imposta, dovuta a norma del precedente primo comma, si corrisponde insieme con l'imposta per l'acquisto e sullo stesso documento.

Per le vendite al minuto effettuate da fabbricanti produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretta al pubblico, anche se comunicanti con la fabbrica o luogo di produzione, l'imposta, nella misura sopra indicata, si corrisponde all'atto del passaggio dei prodotti dalla fabbrica o luogo di produzione ai detti spacci o negozi, in aggiunta all'imposta dovuta per tali passaggi e sullo stesso documento, e si applica in base ai prezzi all'ingrosso.

E' abrogata la disposizione dell'art. 8, lettera b) della legge 19 giugno 1940, n. 762.


Art. 4

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Comma 1

Per le entrate derivanti dal commercio dei vini fini, esclusi gli spumanti, e dei vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, l'imposta sull'entrata e' dovuta nella misura dell'8% del prezzo o valore dei detti prodotti.

L'imposta si corrisponde giusta le norme dell'art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, ed e' comprensiva dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici cui da' luogo il commercio dei prodotti stessi, esclusa la vendita al minuto.


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1949, N. 941))


Art. 6

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Comma 1

((L. 24 DICEMBRE 1949, N. 941, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1949, N. 941))


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1949, N. 941))


Art. 9

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Art. 10

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Comma 1

Salvo quanto e' stabilito dall'art. 26 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, il Ministro per le finanze puo' disporre con propri decreti che per le entrate derivanti dal commercio di prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, dall'artigianato ambulante, da prestazioni al dettaglio, dalla gestione di pubblici esercizi, dall'esercizio di trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole, dall'esercizio di professioni, di agenzie di cambio commissioni di borsa e cambiavalute e dall'esercizio di assicurazioni del bestiame da parte di associazioni mutue, l'imposta sia corrisposta mediante il pagamento di canoni ragguagliati al volume degli affari, in base a dichiarazione del soggetto ovvero mediante l'applicazione di aliquote o quote condensate in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili.

E' abrogato l'art. 16 della legge 19 giugno 1940, n. 762.


Art. 11

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Comma 1

Gli accordi vigenti per il pagamento dell'imposta sulle entrate derivanti dal commercio di frumento, granoturco, segale, riso ed orzo vestito, olio di germe di granoturco, soja e girasole, cessano di avere effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli altri accordi in vigore per l'anno 1944 continuano ad avere efficacia sino alla loro scadenza, ma con provvedimenti del Ministro per le finanze saranno apportate variazioni ai canoni, alle aliquote ed alle quote condensate d'imposta dagli accordi stessi stabiliti in rapporto all'aumento della misura dell'imposta disposto dal presente decreto.



Art. 12

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Comma 1

Per le merci giacenti presso commercianti al minuto alla data dell'entrata in vigore del presente decreto l'imposta sull'entrata, in relazione al disposto del precedente art. 3, e' dovuta nella misura del 2,80 % del prezzo di acquisto, e per le merci di cui alla tabella allegato B alla legge 1° novembre 1940, n. 1608, nella misura del 4,80 %, ad integrazione dell'addizionale straordinaria di guerra dell'1,20 % corrisposta a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452. Nella stessa misura e' dovuta l'imposta per le merci passate dai fabbricanti e produttori ai propri negozi e spacci di vendita al pubblico e giacenti a tale data presso i detti negozi e spacci.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del registro in base a dichiarazione del soggetto contenente la descrizione sommaria delle merci giacenti e la indicazione globale del prezzo di acquisto o all'ingrosso, da presentarsi entro trenta giorni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, L'ufficio provvede, all'atto della presentazione della dichiarazione, alla liquidazione dell'imposta, e ne dilaziona il pagamento in tre rate mensili.


Art. 13

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Comma 1

Chi omette di presentare, nei termini, le dichiarazioni prescritte dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma dell'art. 10 e quelle previste dall'art. 12 incorre nella pena pecuniaria, da L. 500 a L. 10.000 e in una sopratassa pari alla imposta dovuta.

La sopratassa e' ridotta ad un decimo se la dichiarazione e' presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine.

Quando le dichiarazioni risultano infedeli, il soggetto incorre nella pena pecuniaria da L. 100 a L. 10.000 e in una sopratassa pari alla differenza d'imposta sottratta all'Erario.

Per le violazioni delle altre disposizioni stabilite dal presente decreto a dai decreti emanati dal Ministro per e finanze a norma dell'art. 10 si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n.762, e dal Regio decreto-legge 3 giugno 1943 n. 452.


Art. 14

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Comma 1

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, il presente decreto entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma. addi' 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - SIGLIENTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1944

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 49. - ARGENTO