L'aliquota dell'imposta sull'entrata stabilita dall'articolo 7 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e' determinata nella misura del 4 % dell'entrata imponibile. ((1))
Nella stessa misura e' dovuta sulle merci importate dall'estero l'imposta prevista dall'art. 17 della legge suddetta.
Restano ferme le speciali aliquote d'imposta stabilite per gli oggetti d'arte e per il bestiame bovino, ovino e suino dagli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota dell'imposta sull'entrata stabilita dai l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e' determinata nella misura del 3% dell'entrata imponibile".