Il ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, di cui alla tabella A. dell'allegato 1 annessa alla legge 25 gennaio 1940, numero 4, e' soppresso.
Sono istituiti in sostituzione del ruolo predetto, come dalle tabelle A e B annesse al presente decreto e firmate dai Ministri per le finanze e per il tesoro, due distinti ruoli: uno per la carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e l'altro per la carriera amministrativa del Ministero del tesoro.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' soppresso il ruolo unico della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza riportato nella tabella C dell'allegato 1 alla citata legge 25 gennaio 1940, n. 4.
Per la carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza e per la carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro sono istituiti rispettivamente i ruoli di cui alle tabelle C e D annesse al presente decreto, firmate dai Ministri per le finanze e per il tesoro.
E' soppresso il ruolo unico per la carriera del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, di cui alla tabella riportata nell'art. 1 del R. decreto 6 dicembre 1940, n. 1738, ed in sostituzione sono istituiti, come dalle tabelle E ed F annesse al presente decreto e firmate dai Ministri per le finanze e per il tesoro, due ruoli distinti : uno per la carriera del personale subalterno dell'Amministrazione centrale finanziaria e delle intendenze di finanza e l'altro per quella dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro.
Art. 3
#Comma 1
Il collocamento dei personali nei diversi gradi dei distinti ruoli del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, di cui ai precedenti articoli, avra' luogo mediante decreto da adottarsi dai Ministri per le finanze e pel tesoro, tenuto conto dell'ufficio cui ciascun impiegato da inquadrare risulta di fatto organicamente assegnato alla data del presente decreto secondo l'ordine di anzianita' nei ruoli soppressi col presente decreto.
Il personale in servizio presso il Ministero del tesoro che, risultando in eccedenza al numero dei posti delle relative tabelle, e' collocato in quelle del Ministero delle finanze, puo' essere comandato presso il Ministero del tesoro, con decreto da emanarsi di concerto tra i Ministri interessati, per non oltre due anni dalla conclusione della pace.
Art. 4
#Comma 1
Al servizio di consegnatario potra', nella prima applicazione del presente decreto, essere preposto, in' via eccezionale, un funzionario della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro di grado non inferiore al decimo.
Art. 5
#Comma 1
Il posto di grado decimo di gruppo C di assistente alla vigilanza presso l'Amministrazione centrale del tesoro, potra' conferirsi nella prima applicazione del presente decreto, con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 15 del R. decreto-legge 24 novembre 1938, numero 1817.
Art. 6
#Comma 1
Fermo quant'altro dispone l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, la biblioteca costituisce un servizio della Direzione generale di cui al successivo art. 9, la quale provvedera' per il personale da destinarsi alla biblioteca stessa.
Art. 7
#Comma 1
Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto i periodi di anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiore all'ottavo dei ruoli del gruppo A di cui al presente decreto, sono ridotti alla meta'.
Peraltro nessun funzionario potra' fruire di tale riduzione per conseguire piu' di una promozione e la riduzione stessa non sara' applicabile nei confronti di coloro che abbiano gia' goduto dell'analogo beneficio di cui all'art. 35 della legge 25 gennaio 1940, n. 4.
Art. 8
#Comma 1
Per il funzionamento dell'Ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa possono essere temporaneamente destinati al Ministero delle finanze, nella posizione di fuori ruolo, a norma di legge, non piu' di cinque magistrati giudiziari od amministrativi ovvero funzionari di altre Amministrazioni dello Stato di grado non inferiore al 6°.
Il provvedimento e' adottato, previo consenso degli interessati qualora trattisi di magistrati, con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e con, il Ministro dal quale dipende il magistrato o il funzionario prescelto.
All'Ufficio predetto possono essere assegnati, con decreto del Ministro per le finanze, un colonnello o un tenente colonnello del Corpo della Regia guardia di finanza e un funzionario di grado 6° o 7° dei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Allo stesso Ufficio possono essere comandati, nelle forme stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, due funzionari di concetto della Ragioneria generale dello Stato di grado 5° o 6°.
Presso l'Ufficio stesso possono essere costituite, con decreto del Ministro per le finanze, commissioni di studio composte anche di funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e di estranei alle Amministrazioni stesse, a termini delle vigenti disposizioni.
Art. 9
#Comma 1
La Direzione generale del personale, delle pensioni ordinarie e dello schedario generale istituita presso il Ministero del tesoro col decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944 n. 202, assume la denominazione di Direzione generale degli affari generali e del personale.
Art. 10
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - SIGLIENTI - SOLERI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 53 - PETIA