L'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, e' sostituito dal seguente:
«La nomina ad ufficiale in servizio permanente della Regia guardia di finanza ha luogo col grado di sottotenente.
Per conseguire la nomina suddetta e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni:
1) essere cittadino italiano.
Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni prescritte dalle leggi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;
2) aver compiuto, con esito favorevole, presso la «Regia accademia e scuola di applicazione» un apposito corso biennale, cui possono essere ammessi in seguito a concorso per esami scritti ed orali stabiliti dal regolamento organico;
((a) per due terzi delle nomine da effettuare annualmente, gli aspiranti muniti dei diplomi di maturita' classica o scientifica e di abilitazione rilasciati dagli istituti tecnici commerciali, agrari, industriali, per geometri, per nautici e da istituti magistrali, che alla data del 31 ottobre dell'anno in cui e' bandito il concorso, abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 23°));
b) per un terzo i sottufficiali della Regia guardia di finanza in servizio effettivo che, alla data del 31 ottobre dell'anno in cui e' bandito il concorso, abbiano compiuto due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato 30 anni di eta'.
In difetto di elementi idonei in una delle suddette categorie, le proporzioni sono variate a favore dell'altra;
3) essere celibe o vedovo senza prole;
4) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
5) avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a m. 1,65.
Restano ferme le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, convertito nella legge 23 agosto 1929, n. 1728, nei riguardi del reclutamento del sottotenente maestro direttore della banda della Regia guardia di finanza».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge delle Stato.
Dato a Roma, addi' 22 marzo 1945
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - PESENTI - SOLERI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 1. - FRASCA