La Reale Accademia d'Italia e' soppressa.
I membri che ne fanno parte decadono dalla carica all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Tutte le attivita' e le funzioni che facevano capo all'Accademia d'Italia continueranno ad essere esercitate dall'Accademia nazionale dei Lincei, gia' fusa con la prima mediante la legge 8 giugno 1939, n. 755, e ricostituita con decreto legislativo di data odierna.
Il patrimonio della Reale Accademia d'Italia e' devoluto alla Accademia nazionale dei Lincei.
L'Accademia nazionale dei Lincei, nel disporre delle rendite dei beni provenienti da disposizioni testamentarie e da donazioni che stabiliscano destinazioni particolari, dovra' osservare, per quanto e' possibile, le destinazioni stesse.
Art. 3
#Comma 1
Il commissario straordinario per la Reale Accademia d'Italia nominato con decreto Luogotenenziali 18 agosto 1944, provvedera' agli atti necessari per le liquidazione dell'Accademia stessa entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in .vigore del presente decreto legislativo.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dallo Stato.
Dato a Roma, addi' 28 settembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - DE RUGGIERO - SOLERI
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 61 - PETIA