DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

Norme per il servizio delle radioaudizioni circolari. (044U0458)

Numero 458 Anno 1944 GU 20.02.1945 Codice 044U0458

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-21;458

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Utenti privati.

Comma 2

Il canone ordinario di abbonamento alle radioaudizioni e' stabilito, in ragione di anno solare, nella misura di L.


Il pagamento sara' effettuato in una soluzione unica di L. 162 ovvero in due rate corrispondenti ai semestri di gennaio-giugno, luglio-dicembre. In tal caso esso e' dovuto nella misura di L. 85 per rata.

L'utente che inizia l'abbonamento nel corso dell'anno e' obbligato al pagamento del canone in ragione di L. 14 mensili a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno o del semestre in corso a seconda che l'utente intenda versare il canone in unica soluzione ovvero in due rate semestrali.

A tal fine e' allegata al presente decreto la «Tabella dei canoni e dei ratei per i nuovi abbonamenti ordinari alle radioaudizioni» firmata dal Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.



Art. 2

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Comma 1

Audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico.

Art. 3

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Comma 1

Impianti centralizzati siti in quartieri e villaggi popolari.

Comma 2

Le facilitazioni previste dall'art. 1 della legge 26 marzo 1942, n. 406, per gli istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari, sono revocate.

L'importo ridotto dell'abbonamento speciale previsto per impianti radioriceventi centralizzati siti in particolari quartieri ed edifici, e' fissato, in ragione di anno solare, nella misura di L. 50 per altoparlante.

I dati mensili sono stabiliti in L. 4.

L'abbonamento ordinario per l'apparecchio centrale ricevente e' fissato nella misura ordinaria di L. 162 all'anno.



Art. 4

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Comma 1

Ripartizione dei canoni degli impianti centralizzati.

Comma 2

L'art. 4 della legge 26 marzo 1942, n. 406, e' abrogato.

L'Ente concessionario dei servizi di radiodiffusione circolare, per la riscossione dei canoni di cui all'articolo precedente, rilascera' ad ogni utente titolare dell'abbonamento centralizzato una licenza speciale di comprensiva del canone ordinario di L. 162 e di tante volte L. 50 quanti sono gli altoparlanti.

Per i versamenti, da eseguire a cura del concessionario, delle quote relative all'abbonamento ordinario del titolare dell'impianto centralizzato, restano ferme le norme di cui all'art. 14 del decreto Ministeriale 30 dicembre 1934.



Art. 5

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Comma 1

Contributo annuo di abbonamento obbligatorio.

Il contributo annuo fisso di abbonamento obbligatorio, di cui agli articoli 11 e 15 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928 n. 1350, a carico:

di tutti i Comuni del Regno esclusi quelli con popolazione non superiore ai mille abitanti,

degli stabilimenti termali e idroterapeutici,

degli stabilimenti balneari marittimi,

dei locali di ritrovo e di trattenimento,

delle associazioni e dei circoli, esclusi quelli aventi scopi unicamente culturali, sportivi o di carattere unicamente religioso, e' raddoppiato.
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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 1 dicembre 1945, n. 834 ha disposto:
- (con l'art. 6, comma 1) che: "Il contributo fisso di abbonamento dovuto dagli stabilimenti balneari, kursaal, locali di ritrovo e di trattenimento, circoli, clubs e associazioni, e dagli stabilimenti termali e idroterapici di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, e all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, e' fissato nelle seguenti misure:


a) per gli stabilimenti termali e idroterapici
(per ogni stabilimento)..................................L. 1.000 b) per gli stabilimenti balneari, marittimi, fluviali
e lacustri se provvisti di:
piu' di 50 cabine fino a 100.............................." 500 piu' di 100 cabine fino a 200............................." 750 piu' di 200 cabine fino a 300............................." 1.500 piu' di 300 cabine........................................" 2.500 c) per i kursaal e i locali di ritrovo e di trattenimento
con un reddito lordo accertato:
fino a lire 18.000......................................." 500 da L. 18.001 a lire 36.000..............................." 750 da L. 36.001 a lire 75.000..............................." 1.500 da L. 75.001 in piu'....................................." 4.000 d) per i circoli di trattenimento, clubs, associazioni
se posti in localita' con popolazione riunita superiore
a 5000 abitanti fino a 20.000........................... L. 500 da 20.001 abitanti a 100.000............................ " 750 da 109.001 in su........................................ " 1.500"


- (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1946.


Art. 6

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Comma 1

Esenzioni.

Art. 7

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Comma 1

Facilitazioni.

Comma 2

Sono esonerate dal contributo annuo obbligatorio previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207:

le sedi dei dopolavoro delle amministrazioni statali, degli Enti locali e degli Enti pubblici,

le sedi dell'Associazione nazionale combattenti,

le sedi dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

Nel caso che le associazioni anzidette vogliano fruire del servizio di radioaudizione circolare, dovranno munirsi della ordinaria licenza di abbonamento.



Art. 8

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Comma 1

Disposizione transitoria.

Comma 2

E' data facolta' agli utenti alle radioaudizioni di disdettare il proprio abbonamento entro il 28 febbraio 1945 restando immutato il termine del 30 novembre per le successive denunzie di cessazione.



Art. 9

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e le sue disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 1945, limitatamente agli articoli 1, 3, 5 e 6.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - Cevolotto - Pesenti - Arangio Ruiz - Gronchi

Visto, il Guardasigilli: Tupini

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 76. - Petia