Contributo annuo di abbonamento obbligatorio.
Il contributo annuo fisso di abbonamento obbligatorio, di cui agli articoli 11 e 15 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928 n. 1350, a carico:
di tutti i Comuni del Regno esclusi quelli con popolazione non superiore ai mille abitanti,
degli stabilimenti termali e idroterapeutici,
degli stabilimenti balneari marittimi,
dei locali di ritrovo e di trattenimento,
delle associazioni e dei circoli, esclusi quelli aventi scopi unicamente culturali, sportivi o di carattere unicamente religioso, e' raddoppiato.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 1 dicembre 1945, n. 834 ha disposto:
- (con l'art. 6, comma 1) che: "Il contributo fisso di abbonamento dovuto dagli stabilimenti balneari, kursaal, locali di ritrovo e di trattenimento, circoli, clubs e associazioni, e dagli stabilimenti termali e idroterapici di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, e all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, e' fissato nelle seguenti misure:
a) per gli stabilimenti termali e idroterapici
(per ogni stabilimento)..................................L. 1.000 b) per gli stabilimenti balneari, marittimi, fluviali
e lacustri se provvisti di:
piu' di 50 cabine fino a 100.............................." 500 piu' di 100 cabine fino a 200............................." 750 piu' di 200 cabine fino a 300............................." 1.500 piu' di 300 cabine........................................" 2.500 c) per i kursaal e i locali di ritrovo e di trattenimento
con un reddito lordo accertato:
fino a lire 18.000......................................." 500 da L. 18.001 a lire 36.000..............................." 750 da L. 36.001 a lire 75.000..............................." 1.500 da L. 75.001 in piu'....................................." 4.000 d) per i circoli di trattenimento, clubs, associazioni
se posti in localita' con popolazione riunita superiore
a 5000 abitanti fino a 20.000........................... L. 500 da 20.001 abitanti a 100.000............................ " 750 da 109.001 in su........................................ " 1.500"
- (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1946.