Chiunque vende al pubblico od offre in vendita delle merci senza la licenza di commercio e' punito con la multa fino a cento volte il valore della merce e con la reclusione fino a tre anni. Nei casi di lieve entita' si applica la sola multa fino a lire dieci mila.
La stessa pena si applica a coloro che vendono al pubblico od offrono in vendita merci diverse da quelle per le quali hanno ottenuto la licenza di commercio.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per il reato previsto nell'articolo precedente deve essere emesso il mandato di cattura, salvo che nei casi di lieve entita'.
Le merci che servirono o che erano destinate a commettere il reato sono sequestrate e, con provvedimento del prefetto, messe a disposizione dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio o della Sezione provinciale dell'alimentazione, previo prelevamento di tre campioni, due dei quali sono inviati alla competente autorita' giudiziaria. Se per la natura della merce non e' possibile il prelevamento dei campioni, viene fatta una descrizione Particolareggiata della merce stessa.
Nei comuni che non siano capoluoghi di provincia, l'immissione al consumo puo' essere disposta, dal sindaco qualora si tratti di merci facilmente deperibili.
L'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, la Sezione provinciale dell'alimentazione e, nel caso indicato dal precedente comma, il sindaco, devono versare all'ufficio postale, in deposito giudiziale, il prezzo ufficiale delle merci o, se questo manca, quello ricavato dalla vendita delle merci medesime.
Art. 3
#Comma 1
Il prefetto puo' ordinare la chiusura dell'esercizio di chi vende od offre in vendita merci, non indicate nella licenza di commercio, ovvero nominare un commissario per la gestione dell'esercizio stesso.
Art. 4
#Comma 1
Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, coloro che hanno ottenuto la licenza di commercio senza la specificazione delle merci alla quale la licenza stessa si riferiate, sono tenuti a dichiarare al sindaco del comune in cui si trovano gli esercizi da essi gestiti le merci che formano oggetto della loro attivita' commerciale.
Di tale dichiarazione deve essere presa nota sulla licenza di commercio.
Le licenze sulle quali non sia stata apposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'annotazione prevista dal comma precedente, si intendono decadute.
Art. 5
#Comma 1
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche a coloro che esercitano un'attivita' commerciale diversa da quella indicata nella, licenza di cui sono in possesso, se risulta che abbiano dovuto sospendere questa attivita' per motivi dipendenti dallo stato di guerra.
Il sindaco puo' autorizzare l'esercizio della nuova attivita' per periodi non superiori a tre mesi. La nuova licenza deve specificare le merci che possono formare oggetto dell'attivita' autorizzata, e puo' essere data anche limitatamente ad alcune delle merci indicate nella denunzia presentata dal commerciante.
L'autorizzazione si intende negata se non e' data entro il termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, e, nel caso di rinnovo, entro otto giorni dalla presentazione della domanda.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 14 marzo 1945
Umberto di Savoia
BONOMI - GRONCHI - TUPINI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 92. - PETIA