Le disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1803, sono abrogate.
La scelta delle persone per la nomina del presidente e del vice-presidente delle Accademie e degli Istituti di cultura e' domandata al Corpo accademico riunito in assemblea, che procede alle elezioni per la designazione secondo le norme e con le modalita' stesse stabilite negli statuti accademici per la nomina degli accademici e dei membri effettivi.
Il risultato delle votazioni viene comunicato al Ministero della pubblica istruzione che lo sottopone al Capo dello Stato, se nello statuto accademico sia disposto che le nomine siano fatte dal Capo dello Stato, ovvero conferisce le nomine stesse con suo decreto, se nello statuto sia disposto che le cariche di cui trattasi siano di nomina ministeriale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Resta deferita al Ministro per la pubblica istruzione la scelta delle persone cui conferire, con decreto del Capo dello Stato ovvero con decreto Ministeriale, in conformita' di quanto e' disposto negli statuti organici, le cariche di presidente e di vice-presidente degli enti culturali non aventi struttura accademica e dei centri di studi creati con leggi speciali.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 9 novembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi - De Ruggiero
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 79. - Petia