DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 288/1944 - Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale. (044U0288)

Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale. (044U0288)

Numero 288 Anno 1944 GU 09.11.1944 Codice 044U0288

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Fino a quando non siano pubblicati i nuovi Codici penale e di procedura penale sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti al Codice penale ed al Codice di procedura penale in vigore.


Art. 2

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Comma 1

Dopo l'art. 62 del Codice penale e' aggiunto il seguente art. 62-bis:

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'art. 62, puo' prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora, le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.
Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale puo' anche concorrere con una o piu' delle circostanze indicate nel predetto art. 62 ».


Art. 3

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Comma 1

Sono abrogate, in relazione all'art. 1 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, le disposizioni degli articoli 280, 281 o 282 del Codice penale.

Nell'art. 289, comma 1°, n. 3 del Codice penale sono soppresse lo parole « al gran consiglio del fascismo ».

Nell'art. 290 dello stesso Codice penale sono soppresso le parole: « il gran consiglio del fascismo », e nell'art. 313, comma 3°, le parole « contro il gran consiglio del fascismo » e le altre. « del gran consiglio del fascismo ».


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94))


Art. 5

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Comma 1

Nell'art. 596 del Codice penale sono aggiunto le seguenti disposizioni:

« Quando l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verita' del fatto medesimo e' pero' sempre ammessa nel procedimento penale;

1) se la persona offesa e' un pubblico ufficiale od il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;

2) se per il fatto attribuito alla persona, offesa e' tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;

3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verita' o la falsita' del fatto ad esso attribuito.
« Se la verita' del fatto e' provata o se per esso la persona, a cui il fatto e' attribuito, e' per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non e' punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1°, ovvero dell'art. 595, comma 1° ».


Art. 6

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Comma 1

Il comma 3 dell'art. 74 del Codice di procedura, penale e' modificato nel modo seguente:

« Il pubblico ministero, qualora reputi che per il fatto non si debba promuovere l'azione penale, richiede il giudice istruttore di pronunciare decreto. Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale.

« Nel caso preveduto nel comma precedente il pretore provvede parimenti con decreto, informandone il procuratore del Re, il quale puo' richiedere gli atti e disporre invece che si proceda ».


Art. 7

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Comma 1

Agli articoli 468 e 470 del Codice di procedura penale sono sostituiti i seguenti:

Art. 468. - « Terminata l'assunzione delle prove, la parte civile legge e puo' svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare; indi il pubblico ministero pronuncia le sue requisitorie e successivamente i difensori dell'imputato, della persona civilmente obbligata, per l'ammenda e del responsabile civile espongono le loro difese.

« Il pubblico ministero, il difensore della parte civile, della persona civilmente responsabile per l'ammenda del responsabile civile e dell'imputate possono replicare; la replica, e' ammessa una sola volta e dev'essere contenuta nei limiti di cio' che e' strettamente necessario per la confutazione degli argomenti avversari che non sono gia' stati precedentemente discussi».

«In ogni caso l'imputato e il difensore, a pena di nullita', devono avere per ultimi la parola, se la domandono».

« La discussione si svolge, osservate le precedenti disposizioni, secondo le direttive date dal presidente o dal pretore ».

Art. 470. - « Quando nella discussione i difensori ovvero il pubblico ministero non si attengono alle direttive date dal presidente o dal pretore per la discussione o abusano della facolta' di parlare, per prolissita', divagazioni o in altro modo, e non sono valsi due « successivi richiami, il presidente o il pretore toglie la facolta', di parlare a chi ne ha abusato. In questo caso, o in ogni altro nel quale sia stata tolta la facolta' di parlare, si procede alla deliberazione dell'ordinanza o della sentenza anche senza le conclusioni del pubblico ministero o del difensore al quale e stata tolta la facolta' predetta ».


Art. 8

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Comma 1

Sul ricorso proposto, a termini degli articoli 640 e 647 del Codice di procedura penale, contro il decreto del giudice di sorveglianza decide con decreto motivato la Corte di appello in camera di consiglio e sul ricorso per revisione, proposto a termini degli articoli 641 e 647 dello stesso Codice, decide con decreto motivato la Corte di cassazione in camera di consiglio.


Art. 9

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come leggo dello Stato.

Dato a Roma, addi' 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - Tupini

Visto, il Guardasigilli: Tupini

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 nivembre 1944

Registro giustizia n. 2, foglio n. 74. - Testa