L'art. 33 del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con decreto 21 aprile 1942, n. 444, e' sostituito dal seguente:
«Si applicano al personale di segreteria e subalterno le disposizioni dei capi VII, VIII e IX del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni in tutto quanto non e' previsto dal presente regolamento.
La Commissione di disciplina, di cui all'art. 68 del Regio decreto predetto, e' costituita da un consigliere di Stato, presidente e da due primi referendari o referendari. Due primi referendari o referendari sono nominati supplenti. Un segretario di sezione disimpegna le funzioni di segretario».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Gli articoli 38 e 75 del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 21 aprile 1942, n. 444, sono abrogati.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presento decreto e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 9. - Petia