Gli atti di concessione di ferrovie all'industria privata, in cui lo Stato abbia la proprieta' totale o parziale del materiale rotabile, possono essere assoggettati a revisione a favore della pubblica amministrazione per quanto riguarda le norme intese ad assicurare la perfetta conservazione del materiale stesso e la tutela dei diritti conseguenti.
Le determinazioni dell'amministrazione per la revisione di cui al comma che precede sono prese su conforme parere della Commissione istituita dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
In caso di disaccordo fra l'amministrazione ed il concessionario, nel nuovo regolamento dei rapporti di cui all'articolo che precede, ogni questione e' deferita ad un collegio di tre arbitri, dei quali uno, con funzione di presidente, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, e gli altri due nominati rispettivamente dal Ministro per i trasporti e dalla azienda concessionaria.
Art. 3
#Comma 1
Fino a che non sia stato definito il procedimento di revisione a termini degli articoli precedenti, rimangono sospese, nei riguardi delle societa' concessionarie di ferrovie, le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge della Stato.
Dato a Roma, addi' 8 marzo 1945
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - CERABONA - TUPINI - SOLERI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 34. - PETIA