DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 60/1945 - Disposizioni relative alle concessioni di ferrovie all'industria privata. (045U0060)

Disposizioni relative alle concessioni di ferrovie all'industria privata. (045U0060)

Numero 60 Anno 1945 GU 17.03.1945 Codice 045U0060

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-08;60

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Gli atti di concessione di ferrovie all'industria privata, in cui lo Stato abbia la proprieta' totale o parziale del materiale rotabile, possono essere assoggettati a revisione a favore della pubblica amministrazione per quanto riguarda le norme intese ad assicurare la perfetta conservazione del materiale stesso e la tutela dei diritti conseguenti.

Le determinazioni dell'amministrazione per la revisione di cui al comma che precede sono prese su conforme parere della Commissione istituita dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346.


Art. 2

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Comma 1

In caso di disaccordo fra l'amministrazione ed il concessionario, nel nuovo regolamento dei rapporti di cui all'articolo che precede, ogni questione e' deferita ad un collegio di tre arbitri, dei quali uno, con funzione di presidente, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, e gli altri due nominati rispettivamente dal Ministro per i trasporti e dalla azienda concessionaria.


Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge della Stato.

Dato a Roma, addi' 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA


BONOMI - CERABONA - TUPINI - SOLERI


Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 marzo 1945

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 34. - PETIA