LEGGE

Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo un

Numero 28 Anno 2025 GU 20.03.2025 Codice 25G00040

urn:nir:stato:legge:2025-03-11;28

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Comma 2

All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. I gestori esterni di Sicav e Sicaf in gestione esterna di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i.1) e i-bis.1), del TUF provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf che gestiscono e dei soggetti da queste finanziati».


Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono corredati di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino copertura al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.


Art. 2

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Comma 1

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro

Comma 2

All'articolo 126-bis, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 e dal regolamento (UE) 2021/1230
» sono sostituite dalle seguenti: «Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, dal regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, e dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024».


Art. 3

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Comma 1

Modifiche agli articoli 31 e 31-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di attivita' dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

1. All'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'attivita' dell'Organismo diversa dalla funzione di vigilanza e di tenuta dell'albo, anche nei rapporti con i terzi, e' disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego. Ai fini della notificazione dei propri atti l'Organismo puo' avvalersi delle forme di notificazione previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890
»;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Organismo puo' chiedere ai richiedenti l'iscrizione all'albo, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria, ai soggetti abilitati, alle banche, agli intermediari finanziari, alle societa' fiduciarie, alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, ai clienti e ai potenziali clienti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all'albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. L'Organismo, per lo svolgimento dei propri compiti, nei confronti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all'albo, puo' inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonche' procedere ad audizione personale.
Nell'esercizio dell'attivita' ispettiva, l'Organismo puo' avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalita' di collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono definiti in apposito protocollo d'intesa».
2. All'articolo 31-bis, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La trasmissione di informazioni all'Organismo per le predette finalita' non costituisce, anche ai sensi delle altre leggi speciali di settore, violazione del segreto d'ufficio da parte delle predette autorita'. Le informazioni ricevute dalla Consob ai sensi del presente comma non possono essere trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi incluso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite».


Art. 4

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Comma 1

Disposizioni in materia di accesso ai servizi bancari e finanziari

Comma 2

Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la relativa disciplina attuativa non si applicano alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purche' la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti.


Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la relativa disciplina attuativa non si applicano all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale non superiore a 2.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purche' la stessa non ecceda il valore nominale di 3.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti.


All'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «agli articoli 33 e» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo».


Art. 5

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.