LEGGE

Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale.

Numero 190 Anno 1991 GU 28.06.1991 Codice 091G0229

urn:nir:stato:legge:1991-06-13;190

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, disposizioni aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche opportune o necessarie in conformita' dei princinpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, comprese le disposizioni dei testi unici approvati, rispettivamente, con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni, riunendola in un testo unico denominato "Codice della strada".


Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure della presente legge nonche' nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni aventi valore di legge per integrare, coordinare e armonizzare il Codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonche' disposizioni di carattere transitorio.


Art. 3

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Comma 1

Entro il termine di cui all'articolo 1 il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresi' i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto gia' disposto in attuazione dell'articolo 19- bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'articolo 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.


Entro lo stesso termine di cui all'articolo 1 i Ministri competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonche' norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potra' all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada.


I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttivita' dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, l'intervento di piu' uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controlli.


Art. 4

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Comma 1

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia il testo delle nuove disposizioni legislative concernenti la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti.


Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princi'pi e criteri direttivi della legge di delegazione.


Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle commissioni permanenti, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla assegnazione.


Art. 5

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Comma 1

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del nuovo codice della strada, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2 e previo parere delle commissioni di cui all'articolo 4.