Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, disposizioni aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche opportune o necessarie in conformita' dei princinpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, comprese le disposizioni dei testi unici approvati, rispettivamente, con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni, riunendola in un testo unico denominato "Codice della strada".
Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure della presente legge nonche' nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni aventi valore di legge per integrare, coordinare e armonizzare il Codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonche' disposizioni di carattere transitorio.