LEGGE

Legge 366/2001 - Delega al Governo per la riforma del diritto societario.

Delega al Governo per la riforma del diritto societario.

Numero 366 Anno 2001 GU 08.10.2001 Codice 001G0426

urn:nir:stato:legge:2001-10-03;366

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

(Delega)

Comma 2

Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa' commerciali, nonche' nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12.


La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformita' ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzera' il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi dell'impresa, novellando, ove possibile, le disposizioni del codice civile.


I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive.


Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, perche' sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.


Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo puo' emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.


Art. 4

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Comma 1

(Societa' per azioni)

Comma 2

La disciplina della societa' per azioni e' modellata sui principi della rilevanza centrale dell'azione, della circolazione della partecipazione sociale e della possibilita' di ricorso al mercato del capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, prevedera' un modello di base unitario e le ipotesi nelle quali le societa' saranno soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di imperativita' in considerazione del ricorso al mercato del capitale di rischio.


Art. 5

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Comma 1

(Societa' cooperative)

Comma 2

Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i consorzi agrari, nonche' le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti salva l'emanazione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina.


Art. 12

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Comma 1

(Nuove norme di procedura)

Comma 2

Il Governo puo' altresi prevedere la possibilita' che gli statuti delle societa' commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovra' riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equita', ed il lodo sara' impugnabile anche per violazione di legge.


Il Governo e' delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.