Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, di seguito denominato "Protocollo".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
(Autorizzazione all'adesione)
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
(Ordine d'esecuzione)
Comma 2
Piena e intera esecuzione e' data al Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 del Protocollo stesso.
Art. 3
#Comma 1
(Norme di delega sulla procedura concorsuale)
Comma 2
Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta dei Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, uno o piu' decreti legislativi diretti all'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi, di seguito denominata "Convenzione", come modificata dal Protocollo.
Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni.
Art. 4
#Comma 1
(Entrata in vigore)
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.