LEGGE

Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada.

Numero 85 Anno 2001 GU 31.03.2001 Codice 001G0139

urn:nir:stato:legge:2001-03-22;85

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada)

Comma 2

Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonche' della legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, in conformita' ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'articolo 2.


Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui al comma 1, nonche' nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni per integrare, coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonche' disposizioni di carattere transitorio.


Art. 3

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Comma 1

(Modifica all'articolo 119 del nuovo codice della strada)

Art. 4

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Comma 1

(Integrazioni e modifiche al regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada)

Art. 5

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Comma 1

(Parere parlamentare)

Comma 2

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.


Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.


Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.


Art. 6

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Comma 1

(Disposizioni integrative e correttive)

Comma 2

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, con le medesime procedure ivi previste, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dall'articolo 2 e previo parere delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 5.


Art. 7

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Comma 1

(Disposizioni finanziarie)

Comma 2

Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera pp), non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera pp), pari a lire 5.000 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.