LEGGE

Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Numero 34 Anno 2005 GU 15.03.2005 Codice 005G0057

urn:nir:stato:legge:2005-02-24;34

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

L'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei ragionieri e periti commerciali sono unificati nell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il quale e' istituito l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.


Art. 2

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Comma 1

All'unificazione di cui all'articolo 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.


Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque emanato.


Art. 4

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Comma 1

I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.


Art. 5

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Comma 1

Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, su proposta del Ministro della giustizia, sono attribuite all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze sul registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni.


Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque emanato.