LEGGE

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali. (17G00175)

Numero 165 Anno 2017 GU 11.11.2017 Codice 17G00175

urn:nir:stato:legge:2017-11-03;165

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:30:46

Art. 1

#

Comma 1

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati

Comma 2

L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono ripartite, rispettivamente, in sei e in due collegi uninominali, indicati nella tabella A.1 allegata al presente testo unico.
3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione e' ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.
4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste».


Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' abrogato.


Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale».


Il quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' abrogato.


L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14-bis. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento e' effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, dichiarano in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarita' delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».


All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e dei candidati nei collegi uninominali».


L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 19. - 1. Nessun candidato puo' presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullita'.
2. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in piu' di cinque collegi plurinominali, a pena di nullita'.
3. Nessuno puo' essere candidato in piu' di un collegio uninominale, a pena di nullita'.
4. Il candidato in un collegio uninominale puo' essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.
5. Il candidato nella circoscrizione Estero non puo' essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.
6. Nessun candidato puo' accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullita'».


All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali presentate» sono inserite le seguenti: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali».


All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione».


All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, comprese le liste presentate con le modalita' di cui all'articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo, che sono inserite, ai fini di cui al periodo successivo, in un piu' ampio riquadro che comprende anche le altre liste collegate. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio».


All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegio plurinominale» sono inserite le seguenti: «e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali».


L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.
2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale e' riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato e' collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
3. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo piu' ampio. All'interno di tale rettangolo piu' ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonche' i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.
4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e' doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonche' i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e delle liste e' stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24.
5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, e' riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed e' espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se e' tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto e' espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di piu' liste collegate, il voto e' ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio".
6. Ogni scheda e' dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che e' rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna».


L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 59. - 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche».


All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «scritture o segni» sono inserite le seguenti: «chiaramente riconoscibili,» e le parole: «far riconoscere» sono sostituite dalle seguenti: «far identificare».


All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».


L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;
b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parita', e' eletto il candidato piu' giovane di eta';
c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis;
d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;
e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;
f) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parita' di cifre individuali percentuali, prevale il piu' giovane di eta'. In caso di collegamento dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui e' stato dichiarato il collegamento;
i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche' il totale dei voti validi della circoscrizione».


L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista.
Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e);
d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);
e) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;
2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;
f) procede al riparto di 617 seggi; a tale fine, detrae i 231 seggi gia' attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;
g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonche' fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi gia' individuato ai sensi della lettera f) del presente comma.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;
h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera e). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione.
Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo cosi' il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo cosi' il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parita', alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali e' stato gia' attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera f). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu' coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parita', a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale.
Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
i) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera h). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali e' stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera g). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera g). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu' liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parita', a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».


All'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tale fine l'ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio.
L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali e' stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parita' di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui e' stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parita' di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio e' assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».


L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 84. - 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).
4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
5. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente gia' utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, secondo l'ordine decrescente.
6. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 5 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). A tale fine si procede con le modalita' previste dal comma 4.
7. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 6 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni. A tale fine si procede con le modalita' previste dai commi 4 e 5.
8. Nell'effettuare le operazioni di cui ai precedenti commi, in caso di parita' della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
9. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da' immediata notizia alla segreteria generale della Camera dei deputati nonche' alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».


La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste».


L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 93. - 1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.
2. E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
3. In caso di parita' e' proclamato eletto il candidato piu' giovane di eta'».


Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.


Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A, A.1, A-bis e A-ter di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.


Art. 2

#

Comma 1

Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica

Comma 2

All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, e' suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise e' costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.
2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale e' ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto.
L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.
2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, e' determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali».


Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali».


L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14. - 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto e' valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.
3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».


Alla rubrica del titolo VI del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'Ufficio elettorale centrale nazionale».


L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituito dai seguenti:
«Art. 16. - 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi uninominali; tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale in conformita' ai risultati accertati;
b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parita', e' eletto il candidato piu' giovane di eta';
c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione, l'ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa abbia presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;
e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;
f) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista.
Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parita' di cifre individuali percentuali, prevale il piu' giovane di eta'. In caso di collegamento dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui e' stato dichiarato il collegamento;
i) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonche' il totale dei voti validi della regione.
«Art. 16-bis. - 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista.
Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso e' dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16;
d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);
e) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16;
2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, e le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, nonche' le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16;
f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2)».


L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituito dal seguente:
«Art. 17. - 1. L'Ufficio elettorale regionale procede all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione alle liste singole e alle coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f). A tale fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:
a) divide il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16, per il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione, ottenendo cosi' il quoziente elettorale regionale.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente.
La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;
b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonche' fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;
c) nelle regioni ripartite in piu' collegi plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine, per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati seggi per il numero dei seggi da attribuire nel collegio plurinominale, ottenendo cosi' il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto.
Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio, ottenendo cosi' il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parita', alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali e' stato gia' attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a) e b). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a) e b). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parita' di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui e' stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parita' di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio e' assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».


L'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituito dal seguente:
«Art. 17-bis. - 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7.
3. Nel caso di elezione in piu' collegi si applica quanto previsto dall'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».


L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituito dal seguente:
«Art. 19. - 1. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive per cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 21-ter.
2. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».


La rubrica del titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».


All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) e' abrogata.


L'articolo 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' abrogato.


All'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 7 e' abrogato.


Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 4 alla presente legge.


Art. 3

#

Comma 1

Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali

Comma 2

Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione e' chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.


In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 4 nel termine previsto, il decreto legislativo puo' comunque essere emanato.


Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 3. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.


Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalita' per consentire in via sperimentale la raccolta con modalita' digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.


Art. 4

#

Comma 1

Elezioni trasparenti

Comma 2

Nella medesima sezione di cui al comma 1 sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.


Art. 5

#

Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 6

#

Comma 1

Disposizioni transitorie. Entrata in vigore

Comma 2

All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica,» e le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2017».


Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione della Camera dei deputati, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, e' ridotto alla meta'.


Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, e' ridotto alla meta' per le liste che presentano candidati nei collegi plurinominali in tutte le circoscrizioni regionali.


Ai fini di cui al comma 4, i rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 presentano alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della regione, entro quarantotto ore dalla presentazione delle liste, la documentazione comprovante l'avvenuta presentazione delle liste in tutte le circoscrizioni regionali.


Esclusivamente per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale i soggetti indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dal presente articolo, nonche' gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.