Oggetto della delega e principi e criteri direttivi generali
Al fine di favorire la natalita', di sostenere la genitorialita' e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3. A tale fine, i criteri per l'assegnazione del beneficio indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle predette risorse.
Al momento della registrazione della nascita, l'ufficiale dello stato civile informa le famiglie sul beneficio previsto dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Alle attivita' previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.