LEGGE COSTITUZIONALE

Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Numero 4 Anno 1948 GU 10.03.1948 Codice 048C0004

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I - COSTITUZIONE DELLA REGIONE

Art. 1

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Comma 1

La Valle d'Aosta e' costituita in Regione autonoma, fornita di personalita' giuridica, entro l'unita' politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.
Il territorio della Valle d'Aosta comprende le circoscrizioni dei Comuni ad esso appartenenti alla data della entrata in vigore della presente legge.
La Regione ha per capoluogo Aosta.


Comma 2

TITOLO II - FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 2

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Comma 1

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico ((della Repubblica)) e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:
a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;
b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;
e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;
f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;
g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;
h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;
i) acque minerali e termali;
l) caccia e pesca;
m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;
n) incremento dei prodotti tipici della Valle;
o) usi civici, consorterie, promiscuita' per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprieta' culturali;
p) artigianato;
q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;
r) istruzione tecnico-professionale;
s) biblioteche e musei di enti locali;
t) fiere e mercati;
u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;
v) toponomastica;
z) servizi antincendi.


Art. 3

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Comma 1

La Regione ha la potesta' di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:
a) industria e commercio;
b) istituzione di enti di credito di carattere locale;
c) espropriazione per pubblica utilita' per opere non a carico dello Stato;
d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;
e) disciplina della utilizzazione delle miniere;
f) finanze regionali e comunali;
g) istruzione materna, elementare e media;
h) previdenza e assicurazioni sociali;
i) assistenza e beneficenza pubblica;
l) igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica;
m) antichita' e belle arti;
n) annona;
o) assunzione di pubblici servizi.


Art. 4

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Comma 1

La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai Comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica.
La Regione esercita altresi' le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato con legge.


Comma 2

TITOLO III - FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 5

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Comma 1

I beni del demanio dello Stato situati nel territori della Regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della Regione.
Sono altresi' trasferiti al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile.


Art. 6

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Comma 1

I beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella Regione, sono trasferiti al patrimonio della Regione.
Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:
le foreste che, a norma delle leggi vigenti, appartengono allo Stato;
le cave, quando la disponibilita' ne e' sottratta al proprietario del fondo;
gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.


Art. 7

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Comma 1

Le acque pubbliche esistenti nella Regione, eccettuate quelle indicate nell'art. 5, sono date in concessione gratuita per novantanove anni alla Regione. La concessione potra' essere rinnovata.
Sono escluse dalla concessione le acque che alla data del 7 settembre 1945 abbiano gia' formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione.
Alla cessazione dell'uso o della concessione di tali acque, la Regione subentra nella concessione.
La concessione e' subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato non intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale.


Art. 8

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Comma 1

Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione.
Il ((Presidente della Regione)) ha facolta' di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.
Non e' ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo. Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse, purche' la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale da stabilirsi da un Comitato misto, composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e della Giunta regionale.
Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.


Art. 9

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Comma 1

Per le subconcessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, la Regione non potra' applicare canoni che superino limiti che saranno stabiliti dal Governo dello Stato, sentita la Giunta regionale.
Le acque ad uso pubblico ed irriguo non saranno soggette ad alcuna imposizione di canone da parte della Regione.


Art. 10

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Art. 11

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Comma 1

Le miniere esistenti nella Regione sono date in concessione gratuita alla Regione per novantanove anni.
La concessione potra' essere rinnovata.
Non e' ammessa la cessione della concessione predetta.
Sono escluse dalla concessione le miniere che alla data del 7
settembre 1945 abbiano gia' formato oggetto di concessione, salvo che alla concessione non sia seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge, nel qual caso la Regione puo' promuovere a proprio beneficio la decadenza della concessione.
Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.


Art. 12

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Comma 1

Oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sara' dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali.
La Valle puo' istituire proprie imposte e sovrimposte osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente.
Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali, della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali.
Lo Stato, inoltre, cede a favore della Valle i nove decimi del canone annuale percepito a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico.


Art. 13

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Comma 1

Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti che, domiciliati nella Valle, possiedono redditi tassabili al loro nome mediante ruolo.
La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, aggiungendovi coloro che furono omessi e che vi dovevano essere compresi e cancellandone coloro che per qualsiasi causa vi furono indebitamente iscritti o che per motivi sopravvenuti ne debbono essere esclusi.
Delle variazioni introdotte la Giunta deve indicare la ragione.
La Giunta indica altresi' gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.
Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla Giunta i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.


Comma 2

TITOLO IV - ZONA FRANCA

Art. 14

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Comma 1

Il territorio della Valle d'Aosta e' posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.
Le modalita' d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato.


Comma 2

TITOLO V - ORGANI DELLA REGIONE

Art. 15

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Comma 1

Sono organi della Regione: il Consiglio della Valle, la Giunta regionale ((e il Presidente della Regione)).
((In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalita' di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle.
La legge regionale di cui al secondo comma non e' sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31. Su di essa il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma e' sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se la legge e' stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle.))


Art. 16

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Comma 1

((Il Consiglio della Valle e' composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.
Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo puo' essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno.))


Art. 17

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Comma 1

L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale ((, ovvero del Parlamento europeo)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, n. 2)).


Art. 18

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Comma 1

Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal ((Presidente della Regione)) e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del ((Presidente della Regione)) in carica.


Art. 19

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Comma 1

Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformita' al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.


Art. 20

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Comma 1

Il Consiglio e' convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria, nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno e in sessione straordinaria su richiesta del ((Presidente della Regione)) o di almeno un terzo dei consiglieri.


Art. 21

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Comma 1

Le deliberazioni del Consiglio della Valle non sono valide se non e' presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza, speciale.


Art. 22

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Comma 1

Le sedute del Consiglio della Valle sono pubbliche.
Il Consiglio tuttavia puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta.


Art. 23

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Comma 1

I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.


Art. 24

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Comma 1

I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.


Art. 25

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Comma 1

I consiglieri regionali ricevono una indennita' fissata con legge della legione.


Art. 26

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Comma 1

Il Consiglio regionale esercita le funzioni normative di competenza della Regione e le altre che gli sono attribuite dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.


Art. 27

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Comma 1

((L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle.
L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15.))


Art. 28

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2))


Art. 29

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Comma 1

Il Consiglio della Valle approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta, L'esercizio finanziario della Regione ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.


Art. 30

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2))


Art. 31

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Comma 1

Ogni legge approvata dal Consiglio della Valle e' comunicata al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, preveduta dall'art. 45, che, salvo il caso di opposizione, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla, comunicazione.
La legge e' promulgata nel dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sia pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo che in essa sia stabilito un termine diverso.
Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio della Valle a maggioranza assoluta dei suoi componenti e il rappresentante del Ministero dell'interno lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il rappresentante del Ministero dell'interno, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio della Valle ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia, al Consiglio della Valle nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio della Valle la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica puo', nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.


Art. 32

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Comma 1

Il ((Presidente della Regione)) , la Giunta e gli assessori che la compongono sono organi esecutivi della Regione.


Art. 33

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2)) ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. Costituzionale 31 gennaio 2001, n.2 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplina le modalita' di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di cui al secondo comma dell'articolo 15 del medesimo Statuto, come modificato dal comma 1 del presente articolo."


Art. 34

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Comma 1

Il ((Presidente della Regione)) e' il capo dell'amministrazione regionale e rappresenta la Regione.
Promulga le leggi ed i regolamenti regionali.


Art. 35

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Comma 1

L'ufficio di ((Presidente della Regione)) o di assessore e' incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.


Art. 36

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Comma 1

La Giunta regionale, in caso di necessita' e urgenza, puo' prendere deliberazioni di competenza del Consiglio.
I provvedimenti adottati dalla Giunta devono essere presentati al Consiglio nella sua prima seduta successiva per la ratifica. Essi cessano di avere efficacia dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio neghi la ratifica.


Art. 37

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Comma 1

Il Consiglio della Valle ha facolta' di istituire organi di consulenza tecnica.


Comma 2

TITOLO VI - LINGUA E ORDINAMENTO SCOLASTICO

Art. 38

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Comma 1

Nella Valle d'Aosta la lingua francese e' parificata a quella italiana.
Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.
Le amministrazioni statali assumono in servizio nella, Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese


Art. 39

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Comma 1

Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, all'insegnamento della lingua francese e dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana.
L'insegnamento di alcune materie puo' essere impartito in lingua francese.


Art. 40

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Comma 1

L'insegnamento delle varie materie e' disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessita' locali.
Tali adattamenti, nonche' le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite Commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di rapprentanti degli insegnanti.


Art. 40-bis

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Comma 1

((Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali.
Alle popolazioni di cui al primo comma e' garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessita' locali.))


Comma 2

TITOLO VII - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE

Art. 41

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Comma 1

L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valla d'Aosta e' disposta con decreto del ((Presidente della Regione)), ((previa deliberazione della Giunta)).
Il ((Presidente della Regione)) , in virtu' di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori; autorizza, inoltre, all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione le persone che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento predetto; e provvede alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi da esso previsti.


Comma 2

TITOLO VIII - ENTI LOCALI

Art. 42

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Comma 1

La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con legge istituire nei propri territori nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.


Art. 43

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Comma 1

Il controllo sugli atti dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei consorzi e delle consorterie ed altri enti locali e' esercitato dalla Regione nei modi e limiti stabiliti con legge regionale in armonia, coi principi delle leggi dello Stato.
La facolta' di sciogliere i Consigli dei comuni e degli altri enti locali e' esercitata dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio della Valle, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato.


Comma 2

TITOLO IX - RAPPORTI FRA LO STATO E LA REGIONE

Art. 44

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Comma 1

Il ((Presidente della Regione)) per delegazione del Governo della Repubblica provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, verso il quale e' responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale. In casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico.
Egli dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale e' responsabile.
Interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.


Art. 45

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Comma 1

Nel capoluogo della Regione e' istituita una Commissione di coordinamento, composta di un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, di un rappresentante del Ministero delle finanze e di un rappresentante della Regione, designato dal Consiglio della Valle fra persone estranee al Consiglio.
La Commissione e' costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti eguali fra lo Stato e la Regione.


Art. 46

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Comma 1

La Commissione di coordinamento, preveduta dall'articolo precedente, esercita il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Nei casi determinati dalla legge, la Commissione, con richiesta motivata, puo' promuovere il riesame dell'atto da parte dell'organo competente della Regione.


Art. 47

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Comma 1

Agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale.


Art. 48

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Comma 1

Il Consiglio della Valle puo' essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Puo' essere sciolto anche per ragioni di sicurezza nazionale ((...)).
Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Col decreto di scioglimento e' nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio della Valle, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.
Il nuovo Consiglio e' convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.
((Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del Consiglio della Valle.))


Art. 48-bis

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Comma 1

((Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.))


Comma 2

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49

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Comma 1

La prima elezione del Consiglio della Valle avra' luogo, in conformita' all'art. 16 del presente Statuto, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo sentito il Consiglio della Valle.
Le elezioni saranno indette con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge.


Art. 50

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Comma 1

Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio della Valle.
((I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.))
Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sara' stabilito, a modifica degli articoli 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione.
((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2)).


Art. 51

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Comma 1

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.


Art. 52

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Comma 1

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.