LEGGE COSTITUZIONALE

LEGGE COSTITUZIONALE 1/1967 - Estradizione per i delitti di genocidio.

Estradizione per i delitti di genocidio.

Numero 1 Anno 1967 GU 03.07.1967 Codice 067C0001

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1967-06-21;1

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 giugno 1967

SARAGAT

MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE