LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali.

Numero 1 Anno 1986 GU 12.05.1986 Codice 086C0001

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1986-05-09;1

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:26:50

Articolo unico

#

Comma 1

L'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio regionale e' composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale".

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 maggio 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI