LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.

Numero 1 Anno 2001 GU 24.01.2001 Codice 001G0037

urn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-01-23;1

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:26:50

Art. 1

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 56 della Costituzione

Comma 2

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Il numero dei deputati e' di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".


Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole da: "si effettua dividendo" fino a: "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto".


Art. 2

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 57 della Costituzione

Comma 2

Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero".


Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero".


Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le parole: "La ripartizione dei seggi tra le Regioni,", sono inserite le seguenti: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,".


Art. 3

#

Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

In sede di prima applicazione della presente legge
costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalita' di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresi', le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.


In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino