Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Il numero dei deputati e' di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole da: "si effettua dividendo" fino a: "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto".