Il Senato, cessato dalle sue funzioni in virtu' del decreto legislativo Presidenziale 24 giugno 1946, n. 48, e' soppresso.
Gli ex senatori decadono dalle prerogative, dalle guarentigie e dai diritti inerenti alla carica.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Fino a quando non entrera' in funzione il Senato della Repubblica, i servizi amministrativi del soppresso Senato sono affidati ad un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Per lo svolgimento del predetto incarico il Commissario esercita le attribuzioni gia' spettanti al Presidente e al Consiglio di Presidenza del Senato.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge costituzionale sara' promulgata dal Capo dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.