LEGGE COSTITUZIONALE

Soppressione del Senato e determinazione della posizione giuridica dei suoi componenti.

Numero 3 Anno 1947 GU 07.11.1947 Codice 047C0003

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1947-11-03;3

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Testo vigente

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Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Fino a quando non entrera' in funzione il Senato della Repubblica, i servizi amministrativi del soppresso Senato sono affidati ad un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Per lo svolgimento del predetto incarico il Commissario esercita le attribuzioni gia' spettanti al Presidente e al Consiglio di Presidenza del Senato.


Art. 3

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Comma 1

La presente legge costituzionale sara' promulgata dal Capo dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.