LEGGE COSTITUZIONALE

Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto.

Numero 1 Anno 1992 GU 09.03.1992 Codice 092G0261

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1992-03-06;1

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

L'articolo 79 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge
deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge".
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI