LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige.

Numero 2 Anno 1993 GU 25.09.1993 Codice 093G0452

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1993-09-23;2

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Testo vigente

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Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Dopo l'articolo 40 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' inserito il seguente:
"Art. 40- bis. - Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali.
Alle popolazioni di cui al primo comma e' garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessita' locali".


Art. 3

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Comma 1

Dopo l'articolo 48 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' inserito il seguente:
"Art. 48- bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso".


Art. 4

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Art. 5

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Art. 6

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Comma 1

All'articolo 4 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il numero 3) e' sostituito dal seguente:
"3) ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni;".


All'articolo 5 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il numero 1) e' abrogato.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 settembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO